Cassazione Civile, Ordinanza n. 26725/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte appellante)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato inefficace nei confronti della procedura fallimentare un atto di costituzione di fondo patrimoniale su un immobile di proprietà dei coniugi. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame perché l’atto di appello, notificato via PEC, non era stato depositato con i file telematici delle ricevute di accettazione e consegna; aveva inoltre ritenuto tardiva o comunque mancante la sanatoria del vizio entro la prima udienza, affermando che non bastava il deposito cartaceo dei messaggi PEC e delle ricevute, e che occorrevano l’originale o il duplicato informatico. I ricorrenti hanno denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 348 c.p.c., sostenendo che l’improcedibilità è prevista solo in casi tassativi, che la costituzione dell’appellato avrebbe sanato l’eventuale vizio di notifica e reso inutile il deposito in formato telematico delle ricevute, e che gli atti erano stati comunque depositati anche in formato pdf ed eml. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 350 c.p.c. per avere il giudice d’appello celebrato la prima udienza da remoto, comprimendo la possibilità di sanare eventuali irregolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la tempestiva costituzione dell’appellante con deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, anziché con deposito telematico dell’originale, non comporta improcedibilità ex art. 348 c.p.c., ma solo una nullità formale sanabile per raggiungimento dello scopo; analogamente, l’omessa produzione in formato .eml o .msg delle ricevute PEC integra nullità e non inesistenza della notificazione, sanata dalla costituzione in giudizio. Il giudice di merito non aveva quindi fatto corretta applicazione del principio di sanatoria delle nullità processuali, pur avendo rilevato la costituzione dell’appellato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la base del vizio dedotto per nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione di norme processuali.
L’omesso deposito in formato telematico delle ricevute PEC non determina improcedibilità dell’appello, ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
Il motivo relativo alla compressione del diritto di sanatoria è stato dichiarato assorbito per l’accoglimento del primo motivo.
art. 6 CEDU
Richiamato come espressione del principio di effettività dei mezzi di azione e difesa e della strumentalità delle forme processuali.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all’art. 6 CEDU per affermare la prevalenza dell’effettività della tutela sul formalismo processuale.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, la violazione delle forme di deposito o notificazione tramite PEC non comporta automaticamente improcedibilità dell’impugnazione: occorre distinguere tra termini di costituzione e vizi formali dell’atto, questi ultimi sanabili se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- La costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione può sanare il vizio della notificazione stessa, escludendo che l’inosservanza del formato telematico si traduca in inesistenza dell’atto.
- Il deposito cartaceo dell’atto di appello notificato via PEC, ove tempestivo e idoneo a consentire il controllo della regolarità della notificazione, integra al più una nullità processuale e non l’improcedibilità del gravame.
- Il principio di strumentalità delle forme impone un’interpretazione delle norme processuali orientata all’effettività della tutela giurisdizionale, evitando decadenze o improcedibilità non espressamente previste quando il contraddittorio sia comunque realizzato.
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