Cassazione Civile, Ordinanza n. 26732/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo proposta dal fallimento di una società contro il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la domanda di ammissione di un credito complessivo di euro 10.447.481,03, oltre interessi di mora, e di un ulteriore importo di euro 64.935,50. Il credito era dedotto come risarcimento del danno e riguardava, da un lato, la pretesa partecipazione con priorità al riparto del ricavato della vendita di un immobile di proprietà della società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria, immobile gravato da trascrizione di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e dall'altro un credito chirografario di natura aquiliana. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more ha depositato istanza di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione della lite; la controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha escluso la pronuncia sulle spese e ha negato il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applichi alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Richiamato solo come base della trascrizione dell'azione revocatoria che gravava l'immobile oggetto della pretesa di priorità al riparto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Cass. n. 34025/2023
Richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 23175/2015
Richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Cass. n. 13636/2015
Richiamata a sostegno dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non vi è luogo a pronuncia sulle spese, secondo quanto affermato nel provvedimento.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e di stretta interpretazione e si riferisce soltanto al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando la definizione del giudizio avviene per transazione e rinuncia al ricorso, la Corte prende atto dell'accordo tra le parti e dichiara l'estinzione del processo senza decidere sul merito delle censure.
- rami
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