Cassazione Civile, Ordinanza n. 26730/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo proposta dal fallimento di una società contro il rigetto della domanda di ammissione, in prededuzione, di un credito per spese legali pari a 39.280,57 euro. Il credito riguardava i compensi maturati per aver promosso un giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c. e un'azione risarcitoria per illecito aquiliano contro una società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, giudizio interrotto per il fallimento dell'originario attore, poi riassunto e definito con accoglimento delle domande. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, ha ritenuto opponibile alla procedura la sentenza resa nel merito e ha ammesso il credito per entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale decreto la società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando che la lite era stata transatta.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta per effetto della transazione della controversia, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha statuito sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'azione revocatoria promossa in precedenza, da cui derivava il credito per spese legali oggetto di insinuazione al passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La misura del raddoppio del contributo unificato è ritenuta inapplicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non può essere estesa o applicata per analogia.
È richiamato nel testo come fondamento dell'azione per illecito aquiliano, anch'essa posta a base del giudizio da cui originano le spese richieste in prededuzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenuta a seguito di transazione, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione si riferisce solo al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Le norme che prevedono conseguenze economiche eccezionali e aventi funzione sanzionatoria devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.
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