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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22165/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica per contributi consortili relativi agli anni 2012-2017. La contribuente ha impugnato l’avviso, sostenendo che non fosse provato il beneficio diretto e immediato per i propri fondi e contestando, in cassazione, quattro profili: (1) la violazione della disciplina regionale e dell’art. 860 c.c. perché la CTR avrebbe erroneamente escluso che il consorzio fosse onerato della prova dell’utilità per i beni della consorziata; (2) la violazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. 215/1933, 12 l.reg. Campania n. 4/2003 e 115 c.p.c., riproponendo la stessa doglianza sull’onere probatorio; (3) la violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per insufficiente motivazione dell’avviso, che non indicherebbe le opere eseguite né il beneficio derivante; (4) sotto la rubrica di violazione dell’art. 2697 c.c., l’omesso esame di una relazione tecnica di parte che descriveva opere consortili in stato di abbandono e, quindi, l’asserita insussistenza di un vantaggio concreto per i fondi della ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in presenza di un piano di classifica approvato e dell’inclusione degli immobili nel perimetro/piano di contribuenza, il beneficio fondiario diretto e immediato deve presumersi, senza che il consorzio debba provare in giudizio di volta in volta il concreto vantaggio; spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, in modo specifico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della motivazione dell’avviso non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato dove l’avesse dedotta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva esaminato la perizia di parte e l’aveva motivatamente ritenuta insufficiente a dimostrare l’assenza di beneficio, trattandosi di una descrizione del fenomeno dell’allagamento e non di prova delle cause e della mancata funzione delle opere consortili. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    Il beneficio fondiario diretto e immediato costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, ma, in presenza di piano di classifica approvato, tale beneficio si presume per gli immobili compresi nel comprensorio/perimetro consortile.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È richiamato come norma che, insieme all’art. 860 c.c., fonda il criterio del beneficio per la contribuenza consortile.

  • art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È citato nel secondo motivo insieme alle altre norme sulla contribuenza consortile.

  • art. 12 l.reg. Campania 4/2003

    È richiamato per sostenere la disciplina regionale della contribuenza e dell’onere probatorio in materia di bonifica.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l’onere probatorio, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato per contestare la motivazione dell’avviso di pagamento; la censura è però dichiarata inammissibile per novità/non deduzione nei gradi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, con piano di classifica approvato, l’onere di provare l’assenza di beneficio grava sul contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, quando esiste un piano di classifica approvato dall’autorità competente e gli immobili del contribuente vi sono inclusi, il beneficio fondiario diretto e immediato si presume; il consorzio non deve fornire una prova ulteriore e specifica del vantaggio per ciascun fondo.
  • Il contribuente che contesti la debenza del contributo deve allegare e provare in modo specifico l’assenza di qualunque beneficio diretto e immediato, anche mediante presunzioni contrarie; non è sufficiente una contestazione generica.
  • Le censure che introducono in cassazione questioni di fatto o questioni giuridiche non trattate nella sentenza impugnata sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente dove le abbia dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La valutazione di una perizia di parte è censurabile solo se il giudice di merito l’abbia omessa del tutto; se invece la perizia è esaminata e ritenuta non idonea a dimostrare l’assenza del beneficio, la doglianza di omesso esame è infondata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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