Cassazione Civile, Ordinanza n. 32297/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014 emesso da un Comune nei confronti di una società agricola proprietaria di alcuni fabbricati. La contribuente aveva sostenuto che gli immobili dovessero beneficiare del regime di ruralità/esenzione IMU, perché risultava un'annotazione catastale attestante la natura rurale e strumentale dei beni, formata a seguito di specifica domanda presentata dalla società. I giudici di merito avevano invece respinto il ricorso ritenendo decisive le categorie catastali A/3 e A/4, e non A/6 o D/10, nonché la mancanza di prova della ruralità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 708, L. n. 147/2013, dell'art. 5 del d.m. 26 luglio 2012 e dell'art. 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557/1993, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato il classamento catastale senza considerare l'annotazione catastale di ruralità e la mancata contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione normativa sui fabbricati rurali, il requisito della ruralità ai fini dell'agevolazione IMU è attestato dall'apposita annotazione catastale e non dalla sola categoria catastale originaria dell'immobile. Poiché nel caso concreto era stata dedotta e documentata l'esistenza dell'annotazione di ruralità, la decisione di merito è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento IMU. Le spese sono state compensate per la complessità e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 1, comma 708, L. n. 147/2013
Richiamato come base normativa dell'agevolazione IMU per i fabbricati rurali, letto in coordinamento con la disciplina catastale della ruralità.
art. 5, d.m. 26 luglio 2012
Interpretato nel senso che il riconoscimento della ruralità e la relativa annotazione catastale sono il parametro rilevante ai fini dell'agevolazione, fermo restando il classamento originario.
art. 9, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 557/1993
Indicati come norme sostanziali che definiscono il requisito di ruralità dei fabbricati agricoli, da applicarsi secondo la disciplina catastale successiva.
art. 7, commi 2-bis e 2-quater, D.L. n. 70/2011
Richiamati per ricostruire la disciplina originaria della domanda di variazione catastale e dell'attribuzione della categoria catastale richiesta.
art. 13, comma 14-bis, D.L. n. 201/2011
Letto nel senso che le domande di variazione presentate ai fini della ruralità producono effetti ai fini del riconoscimento del requisito, mantenendo fermo il classamento originario degli immobili rurali abitativi.
art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013
Interpretato come chiarimento autentico: le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti del riconoscimento della ruralità con decorrenza retroattiva.
Usato per decidere nel merito dopo la cassazione, poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di fabbricati rurali, ai fini dell'agevolazione fiscale rileva l'annotazione catastale della ruralità, quale modalità di inserimento negli atti catastali del relativo requisito, e non il solo dato della categoria catastale originaria dell'immobile.
- Quando la normativa di settore prevede il mantenimento del classamento originario, il riconoscimento del requisito di ruralità non richiede necessariamente la riclassificazione in categoria A/6 o D/10, essendo sufficiente la specifica annotazione catastale prevista dalla disciplina sopravvenuta.
- Se nel giudizio tributario la contribuente deduce e documenta l'esistenza dell'annotazione catastale di ruralità, il giudice di merito non può respingere la domanda facendo esclusivo riferimento alla categoria catastale diversa da A/6 o D/10.
- Qualora la questione sia definita in base a un quadro normativo già chiarito e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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