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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33639/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con una sentenza divenuta irrevocabile nel dicembre 2017, ritenendo che il condannato avesse commesso, nel quinquennio successivo, un nuovo delitto per il quale era stata inflitta una pena detentiva, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, c.p. La stessa ordinanza aveva inoltre revocato il beneficio concesso con una successiva sentenza, ritenendo che si trattasse della terza concessione e che sussistesse la causa ostativa derivante da una condanna intermedia a pena detentiva per delitto. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che la pena inflitta per il nuovo delitto, cumulata con quella precedente, non avrebbe superato i limiti per la concessione della sospensione condizionale e non avrebbe quindi determinato la revoca del primo beneficio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 168, comma terzo, e 164, comma quarto, c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il beneficio sarebbe stato concesso soltanto due volte, che la condanna intermedia non sarebbe stata ostativa alla seconda concessione, che la pena intermedia era stata estinta dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e che l'eventuale causa ostativa, già conoscibile dal giudice della cognizione, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza di cognizione e non in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza: la revoca del primo beneficio era stata disposta in ragione della commissione, nel quinquennio, di un delitto cui era seguita l'inflizione di una pena detentiva. La Corte ha inoltre rilevato che tra la prima e la successiva condanna a pena sospesa vi era una condanna intermedia a pena detentiva per delitto, elemento ostativo alla reiterazione del beneficio ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, c.p., anche se la pena intermedia non era stata sospesa. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la condanna intermedia resta rilevante quale vizio genetico della concessione successiva, anche quando la pena sia stata dichiarata estinta a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Secondo la Corte, il giudice dell'esecuzione può rimuovere la concessione del beneficio avvenuta in violazione delle condizioni legali, nell'ambito della revoca prevista dall'art. 168, comma terzo, c.p.

Norme richiamate

  • art. 168, comma primo, n. 1, c.p.

    commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva

    La sospensione condizionale è revocata di diritto quando, nel termine previsto, il condannato commette un delitto e per esso gli viene inflitta una pena detentiva.

  • art. 168, comma terzo, c.p.

    La disposizione consente la revoca in sede esecutiva del beneficio concesso in presenza di un vizio genetico, quando il beneficio non avrebbe dovuto essere concesso.

  • art. 164, comma secondo, n. 1, c.p.

    La preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto costituisce causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale.

  • art. 164, comma quarto, c.p.

    La reiterazione della sospensione condizionale presuppone il rispetto delle condizioni legali e non è ammissibile quando tra la precedente e la nuova condanna a pena sospesa sia intervenuta una condanna intermedia a pena detentiva per delitto.

  • art. 164, ultimo comma, c.p.

    La possibilità di concedere nuovamente la sospensione condizionale, pur in presenza di una precedente condanna sospesa e dei limiti di pena previsti, è esclusa dalla sopravvenienza di una condanna intermedia a pena detentiva per delitto.

  • art. 163 c.p.

    I limiti quantitativi della pena costituiscono una condizione per la concessione della sospensione condizionale, ma il loro rispetto non supera la causa ostativa derivante dalla condanna intermedia.

  • art. 674, comma 1-bis, c.p.p.

    È richiamato nel contrasto giurisprudenziale relativo ai poteri del giudice dell'esecuzione in materia di revoca del beneficio concesso in violazione delle condizioni legali.

  • art. 47 Ord. pen.

    L'esito positivo dell'affidamento in prova può determinare l'estinzione della pena e degli effetti penali, ma non elimina il vizio genetico della precedente concessione della sospensione condizionale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando, entro il termine previsto dall'art. 168 c.p., il condannato commette un delitto per il quale viene inflitta una pena detentiva; il rispetto dei limiti quantitativi di pena per una nuova concessione non impedisce tale revoca quando ricorrono i presupposti specifici dell'art. 168 c.p.
  • La reiterazione della sospensione condizionale della pena non è legittima quando, tra la prima condanna a pena sospesa e la successiva condanna per la quale il beneficio è nuovamente concesso, sia intervenuta una condanna a pena detentiva per delitto, anche se quest'ultima pena non era stata sospesa.
  • La condanna intermedia a pena detentiva per delitto costituisce causa ostativa alla reiterazione del beneficio perché dimostra l'immeritevolezza della fiducia precedentemente accordata e impedisce una nuova prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato.
  • Il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, c.p., la sospensione condizionale concessa in violazione delle condizioni legali, trattandosi di un intervento volto a rimuovere un vizio genetico preesistente al passaggio in giudicato della sentenza.
  • L'estinzione della pena e degli effetti penali conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale non elimina il vizio genetico della concessione della sospensione condizionale avvenuta in presenza di una condanna intermedia ostativa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàMisure alternative
RamiParte generaleEsecuzione penale

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