Cassazione Civile, Ordinanza n. 23993/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società. La società sosteneva, in sintesi, di non trovarsi in stato di insolvenza perché non avrebbe avuto debiti tributari o bancari, avrebbe invece avuto crediti rilevanti risultanti da titoli giudiziali verso stazioni appaltanti e banche, non vi sarebbero state procedure esecutive a suo carico e il bilancio e il verbale di approvazione dello stato passivo avrebbero smentito il dissesto. Con il ricorso per cassazione deduceva quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non aver considerato tali elementi; 2) motivazione apparente o perplessa della sentenza d'appello; 3) violazione dell'art. 5 l. fall., perché lo stato d'insolvenza sarebbe stato desunto da un solo credito contestato e non definitivamente accertato; 4) violazione della normativa introdotta dal d.l. n. 83/2015 e delle norme sulla crisi da sovraindebitamento, sostenendo che l'azione esecutiva del creditore istante e l'avviso nel precetto avrebbero rilievo impeditivo o comunque precedente rispetto alla domanda di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi consolidati in tema di insolvenza, valorizzando un quadro complessivo di incapacità strutturale e non transitoria della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni: inattività, impossibilità di accesso al credito bancario, rateizzazione dei debiti tributari, crediti esigibili in larga parte ancora sub iudice, irregolarità nel deposito dei bilanci e dati di bilancio incompatibili con una ripresa dell'attività. Ha inoltre precisato che, nel vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato; che la censura sulla motivazione non coglieva alcuna anomalia costituzionalmente rilevante; che la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio è inammissibile in cassazione; e che la disciplina sull'avvertimento nel precetto riguarda soggetti non fallibili e non condiziona la declaratoria di fallimento.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione e del controllo di legittimità; la Corte ribadisce che il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante.
Richiamato nel primo motivo, ma non assume autonoma decisività nella decisione, che si concentra sul corretto governo del vizio di legittimità e dello stato di insolvenza.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non lo considera decisivo perché la censura è in realtà diretta contro la valutazione delle prove.
La Corte afferma che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non apparente.
Il vizio di motivazione apparente è scrutinabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Il novellato n. 5 consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sull'omesso esame di singoli elementi istruttori o sulla mera insufficienza della motivazione.
Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione va desunto dall'incapacità strutturale e non solo transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; non rileva l'imputabilità delle cause del dissesto né la mera contestazione dei crediti.
Lo stato di insolvenza può essere desunto anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore a euro 30.000.
I bilanci esibiti in giudizio fanno prova contro l'imprenditore.
art. 12 preleggi
Usato per delimitare le ipotesi di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione.
L'avvertimento sulla possibilità di ricorrere agli strumenti di composizione della crisi riguarda il debitore non fallibile e non condiziona la proposizione o l'accoglimento dell'istanza di fallimento.
art. 13, comma 1, lett. a)
La novella invocata non è ritenuta idonea a incidere sulla declaratoria di fallimento nei termini sostenuti dal ricorrente.
Legge di conversione richiamata a sostegno del motivo, senza effetto decisivo sulla soluzione adottata.
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In tema di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa non in liquidazione si accerta sulla base di una situazione di impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, valutando il complesso degli indici patrimoniali, finanziari e gestionali.
- Ai fini del giudizio di insolvenza è irrilevante l'indagine sulla imputabilità delle cause del dissesto e sulla provenienza esterna di alcuni rapporti o crediti; la verifica può fondarsi anche su una valutazione incidentale dei crediti fatti valere contro l'impresa.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito rilevante, quando ciò si inserisca in un quadro complessivo di incapacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni.
- Nel vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione né la valutazione delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti una vera anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
- Gli avvisi relativi agli strumenti di composizione della crisi inseriti nel precetto riguardano i debitori non fallibili e non impediscono né condizionano la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore fallibile.
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