Cassazione Civile, Ordinanza n. 10197/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per la riduzione di 55 dipendenti e conclusa con il licenziamento intimato il 19.10.2017 ad alcuni lavoratori. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso perché la comunicazione di avvio della procedura, prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991, non indicava i profili professionali del personale in esubero, ma solo i livelli di inquadramento. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362 ss. e 2095 c.c. e dell’art. 62 del CCNL applicato, sostenendo che i livelli di inquadramento avrebbero coinciso con i profili professionali e che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto collettivo; (2) violazione dell’art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, perché la comunicazione iniziale avrebbe comunque contenuto l’indicazione necessaria; (3) violazione dell’art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 in relazione agli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., per avere la Corte ritenuto che la comunicazione fosse inidonea a consentire il controllo sindacale sulla riduzione di personale. La Cassazione rileva però che i motivi non colgono la ratio decidendi, fondata sulla incompletezza della comunicazione ai fini della trasparenza e verificabilità della procedura, e che le censure mirano sostanzialmente a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dell’obbligo informativo di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 223/1991, ritenendo insufficiente la mera indicazione dei livelli di inquadramento senza specificazione dei profili professionali dei lavoratori in esubero. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come vizio denunciato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge.
Invocati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del CCNL, ma il motivo è ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla classificazione del personale e ai livelli di inquadramento.
art. 62 del CCNL 18 marzo 2014
Norma contrattuale collettiva invocata per sostenere l’equivalenza tra livelli di inquadramento e profili professionali.
art. 4, comma 3, legge n. 223/1991
La comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo deve specificare i profili professionali del personale eccedente e consentire un controllo sindacale effettivo, trasparente e consapevole; la generica indicazione dei livelli/categorie non è sufficiente.
Richiamati nel terzo motivo, ma non incidono sulla ratio decidendi poiché la questione è stata risolta sul piano della completezza della comunicazione e non dell’onere o delle presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio della procedura deve contenere indicazioni specifiche e complete sui profili professionali del personale in esubero, non essendo sufficiente il mero riferimento ai livelli di inquadramento o a categorie generiche di lavoratori.
- La funzione dell’obbligo informativo ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 è garantire trasparenza e verificabilità della riduzione di personale, consentendo alle organizzazioni sindacali un controllo effettivo sulla coerenza tra esigenze aziendali e individuazione dei lavoratori da licenziare.
- Il successivo accordo sindacale non sana il difetto originario della comunicazione iniziale quando anche l’accordo non rechi la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del recesso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del giudizio di merito circa l’idoneità concreta della comunicazione, soprattutto in presenza di doppia conforme.
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