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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8469/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società contribuente impugnava diverse cartelle di pagamento relative a imposte dirette e IVA per gli anni 2009-2010, deducendo, in sostanza, che in seguito a una scissione parziale non poteva essere considerata solidalmente responsabile per i debiti tributari della società scissa (Woolcom s.r.l.), che gli fosse richiesta la preventiva notifica di atti impositivi e che le cartelle fossero decadute per mancato rispetto dei termini di decadenza. Ha altresì sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale delle norme che estendono la responsabilità alle beneficiarie della scissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Maranese Immobiliare s.r.l. confermando la decisione della CTR del Veneto. Ha affermato che, secondo l'orientamento consolidato e la disciplina tributaria speciale, nelle scissioni parziali tutte le società partecipanti all'operazione rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori. Ha inoltre stabilito che non è necessaria una preventiva attività di accertamento o la notifica separata dell'atto impositivo ai coobbligati per rendere esigibili le cartelle: l'agente della riscossione può notificare cartelle anche a soggetti diversi dall'iscritto a ruolo e la tempestiva notifica nei confronti di uno degli obbligati impedisce la decadenza. La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale è stata ritenuta infondata in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 90/2018. La Maranese Immobiliare è stata condannata alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione (complessivi euro 18.000,00 oltre spese prenotate a debito) e agli ulteriori oneri indicati in dispositivo (contributo unificato integrativo ai sensi dell'art. 13 co.1-quater D.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 2506-quater c.c. (ult. comma)

    Riferimento alla disciplina civilistica sulla scissione; la Corte rileva che la disciplina tributaria speciale prevale su eventuali limiti civilistici alla responsabilità.

  • art. 15 d.lgs. 472/1997

    Prevede che, con riguardo alle somme da pagarsi per violazioni fiscali commesse dalla società scissa, operi la solidarietà illimitata di tutte le società beneficiarie; norma di specialità che estende la responsabilità rispetto alla disciplina civilistica.

  • art. 173 TUIR (d.P.R. 917/1986)

    Stabilisce che, in caso di scissione parziale, per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori rispondono solidalmente tutte le società partecipanti; la norma riguarda anche l'individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti tributari, ma ai fini della responsabilità fiscale opera solidarietà illimitata.

  • art. 2506-bis e art. 2506-quater c.c.

    Richiamate per confronto: prevedono limiti alla responsabilità in materia civilistica, ma non prevalgono sulle norme tributarie speciali in tema di riscossione tributaria.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Norma sulla decadenza per la riscossione; la Corte ha precisato che la tempestiva notifica della cartella a uno degli obbligati impedisce la decadenza nei confronti dei coobbligati e che la concezione civilistica della decadenza non si applica in modo limitativo alla responsabilità tributaria.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro di impugnazione per la violazione di legge; la Corte ha respinto i motivi fondati su detta violazione alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 13 co.1-quater D.P.R. 115/2002

    Norma processuale che disciplina il contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della parte ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 90/2018

    Pronuncia che ha già dichiarato la legittimità costituzionale della disciplina che prevede la solidarietà illimitata delle società beneficiarie per i debiti tributari della società scissa; pertanto la questione di legittimità sollevata dal ricorrente è stata considerata infondata.

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione.
  • L'agente della riscossione può emettere e notificare cartelle di pagamento nei confronti delle società coobbligate senza necessità di una preventiva nuova attività di accertamento nei loro confronti.
  • La tempestiva notifica della cartella a uno degli obbligati (anche se diverso dalla società iscritta a ruolo) interrompe i termini di decadenza anche rispetto ai coobbligati; non è quindi necessario che la cartella sia notificata a tutte le beneficiarie entro il termine di decadenza.
  • Il diritto di difesa del coobbligato è garantito dalla possibilità di impugnare la cartella e di contestare gli atti presupposti; quindi la mancata notifica preventiva agli stessi non preclude l'impugnazione.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale delle norme che impongono solidarietà illimitata sono state già esaminate e, alla data della sentenza, dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale (sent. n. 90/2018).
  • Prassi difensiva consigliata: verificare gli atti presupposti e la regolarità del ruolo, ottenere copia degli atti dell'accertamento originario e, se del caso, chiedere accesso agli atti e sollevare contestazioni sulle specifiche criticità (quantificazione, competenza, termini), tenendo presente che le eccezioni di fatto non cancellano in radice la possibilità di applicare la responsabilità solidale.

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