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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2743/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti del socio (Fioretti) in quanto, a giudizio della C.T.R., mancava la prova della notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società (presupposto dell'accertamento personale). L'Agenzia deduce che la C.T.R. ha ritenuto decisiva una circostanza (l'omessa notificazione dell'atto societario) che non era stata dedotta nel ricorso introduttivo ma solo in una memoria successiva, e che comunque il socio, non avendo impugnato l'avviso personale, può soltanto far valere vizi propri della cartella e non far valere, tramite la cartella, vizi dell'atto impositivo presupposto; inoltre contesta l'idea che la mancata notificazione renda l'atto inesistente, rilevando che la notificazione è condizione di efficacia e che l'atto può comunque produrre effetti se ha raggiunto lo scopo o se il contribuente ne era a conoscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi e terzi motivi del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che: (i) l'eccezione di omessa notifica dell'avviso societario era nuova e non poteva essere rilevata se non era stata dedotta nel ricorso introduttivo; (ii) il socio che non ha impugnato l'avviso personale può contestare in sede di impugnazione della cartella solo vizi propri della cartella e non l'inesistenza o la nullità dell'avviso societario per omessa notifica o estinzione dell'ente, salvo che dall'annullamento del presupposto emerga un vizio sostanziale che pregiudichi la pretesa; (iii) la Corte ha censurato l'assunto della C.T.R. secondo cui l'omessa notifica del presupposto avrebbe reso inesistente anche l'avviso emesso al socio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.; le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti; il controricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Fondamento per censurare la sentenza per avere la Corte d'appello ritenuto decisiva circostanza di fatto e deduzione non allegata nel ricorso introduttivo (violazione del principio di congruità e limiti della materia del contendere).

  • art. 112 c.p.c.

    Rilevato in relazione alla nullità della decisione per avere la C.T.R. deciso sulla base di fatti non dedotti nel ricorso; invocato il principio del contraddittorio e dei limiti dell'istruttoria.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai principi del processo tributario e ai limiti della decisione su questioni non dedotte e non istruite in contraddittorio.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma relativa alla struttura del rito e alle deduzioni di fatto e di diritto nel processo tributario; utilizzata per affermare che le nullità non dedotte nel ricorso originario non possono essere rilevate d'ufficio in cassazione.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in tema di impugnazione degli atti tributari e limiti delle eccezioni ammissibili in giudizio.

  • art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sul recupero di imposte e responsabilità del sostituto/redditi da partecipazione; richiamata nella discussione sul presupposto impositivo del socio.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale in tema di capacità contributiva e tassazione dei redditi, a supporto delle regole di imputazione dei redditi da partecipazione.

  • art. 5 T.U.I.R.

    Norma sul reddito complessivo e criteri di determinazione dei redditi di capitale e di partecipazione; richiamata in relazione al presupposto storico dell'imposizione nei confronti del socio.

  • art. 382 c.p.c.

    Fondamento per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinviare perché la questione decisa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento personale (al socio) è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella di pagamento conseguente può essere contestata davanti al giudice tributario solo per vizi propri della cartella e non per vizi dell'atto impositivo presupposto, salvo che l'annullamento del presupposto abbia carattere sostanziale e pregiudichi la pretesa.
  • Le nullità o vizi degli atti impositivi devono essere dedotti nel ricorso introduttivo; questioni nuove introdotte successivamente (es. in memoria) non possono essere fatte valere successivamente né rilevate d'ufficio in cassazione.
  • La mancata notifica è, di regola, una condizione di efficacia dell'atto e non sempre un elemento costitutivo che determina automaticamente l'inesistenza giuridica dell'atto; occorre valutare se l'atto abbia raggiunto lo scopo o se il destinatario ne sia venuto a conoscenza.
  • Nel caso di accertamento nei confronti del socio per presunta distribuzione di utili extracontabili, l'esistenza e la legittimità dell'avviso societario sono presupposti importanti, ma il socio resta tenuto ad impugnare il proprio avviso personale per far valere i vizi derivanti dall'atto societario.
  • Se l'avviso societario è stato annullato per ragioni sostanziali che attengono al merito della pretesa (pregiudicante), ciò può incidere sull'avviso personale; se invece l'annullamento è per vizi procedimentali o per altre ragioni non sostanziali (giudicato formale), non necessariamente elimina la pretesa nei confronti del socio.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve far valere tempestivamente tutte le eccezioni rilevanti nell'atto introduttivo del giudizio e raccogliere e produrre prova della mancata notificazione o di altre cause di nullità fin dall'inizio.
  • L'amministrazione può provare la notifica anche per via presuntiva, pertanto è importante che il contribuente richieda all'ufficio la documentazione e allega in giudizio elementi contrari se ritiene che la notifica sia inesistente.

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