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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27573/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel agiva contro Poste Italiane per ottenere il risarcimento delle somme duplicate dopo che Poste aveva pagato due 'bonifici domiciliati' a persone diverse dai beneficiari indicati (Mariano Di Dio e Claudia Ricci), che si erano presentate agli sportelli con documenti falsi. Genertel deduceva l'inadempimento contrattuale e chiedeva la responsabilità di Poste, anche per analogia con l'art. 43, secondo comma, del R.D. 21/12/1933 n.1736 (legge assegni), sostenendo che il bonifico domiciliato fosse assimilabile all'assegno non trasferibile.

La decisione

Il Giudice di pace aveva accolto le domande di Genertel, ma il Tribunale di Trieste in appello ha integralmente riformato la decisione, ritenendo il bonifico domiciliato un atto di delegazione di pagamento (relazione di mandato legata al conto) e non un titolo di credito assimilabile all'assegno, e ha escluso la responsabilità di Poste perché questa aveva dimostrato di aver adempiuto con la dovuta diligenza: riscontro degli estremi anagrafici contenuti nel flusso telematico con il documento esibito, verifica del codice fiscale e della parola chiave per l'incasso, annotazione degli estremi sulla quietanza. Genertel ha proposto ricorso per cassazione con due motivi (violazione art. 43 L. assegni per analogia; vizi di prova e di applicazione degli standard di diligenza), che la Corte di Cassazione ha rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo (l'analogia con l'art.43 non era necessaria e, comunque, la disciplina del mandato/delegazione regola la fattispecie) e ha respinto le censure del secondo motivo (valutazioni di merito plausibili, la raccomandazione ABI non vincolante, sufficienza della verifica di un documento insieme a codice fiscale e parola chiave; il giudice di merito ha potuto desumere dalla annotazione in quietanza la verifica effettuata), rigettando complessivamente il ricorso e compensando le spese.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge sugli assegni)

    La Corte ha ritenuto che l'art.43, comma 2, che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, non sia applicabile per analogia al bonifico domiciliato; inoltre la giurisprudenza recente ha interpretato la responsabilità della banca come contrattuale e non come assoluta/oggettiva, consentendo la prova liberatoria di avere usato la dovuta diligenza.

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Citato in relazione all'estensione normativa che riguarda l'assegno circolare; la Corte ha evidenziato la differenza ontologica fra assegno (titolo di credito) e bonifico domiciliato (delegazione).

  • Codice civile

    Stabilisce il grado di diligenza richiesto al prestatore qualificato (diligenza del professionista). La Corte ha ritenuto che Poste, quale operatore professionale, sia tenuta a maggiore diligenza ma che tale diligenza non imponga in via automatica l'esibizione di due documenti d'identità; è sufficiente una verifica adeguata (documento apparentemente autentico, riscontro del codice fiscale e della password).

  • Codice civile

    Definisce l'onere del debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento. La Corte ha richiamato che Poste poteva liberarsi dimostrando di avere adempiuto correttamente o di avere adottato la diligenza richiesta.

  • Codice civile

    Richiamato nel contraddittorio sulle possibili deroghe contrattuali; la Corte ha valutato il rapporto contrattuale nel quadro delle regole generali di obbligazione e mandato.

  • Codice civile

    Regola il riparto dell'onere della prova; la Corte ha confermato che l'onere di provare l'adempimento o la diligenza gravava su Poste in base alla ricostruzione del Tribunale e che il giudice di merito ha correttamente valutato le prove e le presunzioni.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Riferimento ai tipi di documenti di identificazione; la Corte ha osservato che il contratto e la prassi non imponevano ex lege la verifica di due documenti, e che la clausola contrattuale parlava genericamente di 'documenti di riconoscimento presentati'.

  • Circolare ABI

    Raccomandazione che suggerisce di richiedere due documenti d'identità per l'incasso di assegni non trasferibili; la Corte ha confermato il carattere non vincolante di tale raccomandazione e che essa non può imporre un obbligo normativo di comportamento al delegato al pagamento.

  • Codice di procedura civile

    artt. 115 e 116; art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 5

    Richiamati in ordine ai limiti del sindacato della Corte di legittimità sulle valutazioni di fatto, sul travisamento della prova e sulle censure di violazione di legge: molte delle doglianze erano relative a valutazioni di merito non sindacabili o non ricorrenti nei termini di legge.

  • Disp. sulla legge in generale (Preleggi)

    Richiesto da Genertel per un'estensione analogica delle norme; la Corte ha escluso la necessità di ricorrere all'analogia e ha ritenuto che la fattispecie fosse regolata dalle norme sul mandato/delegazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma tecnica richiamata in relazione al contributo unificato eventualmente dovuto dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sezioni Unite, sent. n. 12477/2018

    Principio richiamato: la responsabilità della banca negoziatrice è di natura contrattuale (di contatto sociale) e non oggettiva. La Corte ha applicato tale principio per spiegare che anche nell'ipotesi dell'art.43 la banca può offrire prova liberatoria di avere adottato la dovuta diligenza.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione/mandato di pagamento e non come titolo di credito: la disciplina applicabile è quella del mandato/obbligazione, non automaticamente quella prevista per l'assegno.
  • La responsabilità dell'istituto delegato al pagamento (banca/poste) ha natura contrattuale: può liberarsi dimostrando l'esatto adempimento o, in alternativa, di avere adottato la diligenza professionale richiesta (art.1218 e art.1176, comma 2 cod. civ.).
  • La verifica dell'identità del percettore può essere considerata diligente anche quando si fonda sul riscontro di un documento di identità apparentemente autentico integrato dalla verifica del codice fiscale e della password/chiave comunicata dall'ordinante; la raccomandazione ABI non impone uno standard giuridicamente vincolante (non obbligatoria la richiesta di due documenti).
  • L'ordinante (disponente) deve inserire nel flusso telematico tutti i dati utili disponibili: l'omissione di informazioni identificative può rendere più difficile la prova dell'errore dell'esecutore, ma non esime automaticamente l'istituto se questi non adotta la diligenza dovuta.
  • La conservazione/produzione di copia del documento esibito allo sportello è un mezzo probatorio utile ma non indispensabile: il giudice del merito può fondare la sua decisione anche su presunzioni attendibili (es. annotazione degli estremi nella quietanza), purché la valutazione sia motivata e plausibile.
  • In situazioni analoghe, per limitare il rischio di pagamenti a persone non legittimate è consigliabile: a) che l'ordinante compili tutti i campi identificativi disponibili; b) che l'istituto verificatore richieda e annoti gli elementi di identificazione e, ove possibile nel rispetto della normativa privacy, conservi traccia dell'accertamento; c) che entrambe le parti adottino procedure interne adeguate per il controllo delle credenziali (password, codice fiscale) e la gestione delle contestazioni.

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