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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27572/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel ha impugnato l'operato di Poste Italiane per il pagamento, mediante bonifico domiciliato, a persona diversa dal beneficiario previsto (Annalisa D'Onofrio), sostenendo che Poste avrebbe dovuto rispondere per l'indebito pagamento e chiedendo il risarcimento della duplicazione dell'esborso. Sul piano giuridico ha chiesto l'estensione analogica dell'art. 43, comma 2, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegni) al bonifico domiciliato, ritenendo che tale disposizione imponga la responsabilità dell'istituto negoziatore anche a prescindere dalla colpa nell'identificazione del percettore; inoltre ha censurato l'applicazione della regola sulla diligenza (art. 1176, II comma c.c.), la ripartizione dell'onere della prova e la mancata produzione di copia del documento di identità esibito dal percettore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel e ha confermato la sentenza d'appello favorevole a Poste Italiane. Motivazioni principali: (i) il bonifico domiciliato è inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito alla stregua dell'assegno, per cui non è necessario estendere analogicamente l'art. 43 legge assegni; (ii) il regime applicabile è quello della responsabilità contrattuale con l'onere per la mandataria (Poste) di provare l'esatto adempimento ovvero, in caso di pagamento a persona diversa, di aver usato la dovuta diligenza nella identificazione; (iii) nel caso concreto il Tribunale d'appello ha plausibilmente ritenuto che Poste avesse accertato la corrispondenza tra i dati forniti telematicamente e il documento di identità esibito, nonché la coincidenza di codice fiscale e password, annotandone gli estremi nella quietanza, e quindi avesse adempiuto all'onere di diligenza richiesto; (iv) la mancata produzione della copia del documento non è stata ritenuta decisiva quando dal processo emergono altri elementi (annotazione nella quietanza, flusso telematico, password/codice fiscale) idonei a comprovare l'attività di verifica; (v) la circolare ABI del 7 maggio 2001 non ha carattere precettivo e non imponeva la richiesta di due documenti d'identità. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese di cassazione compensate.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Legge sugli assegni, art. 43, secondo comma

    La Corte ha escluso l'estensione analogica di questa norma al bonifico domiciliato: l'art. 43 disciplina l'assegno (titolo di credito) e non può essere applicato a un'operazione qualificata come delegatio solvendi/mandato, per la quale trova applicazione la disciplina del mandato e delle obbligazioni contrattuali.

  • Codice civile, art. 1176, secondo comma

    La diligenza dovuta all'operatore professionale è il parametro per valutare l'operato dell'istituto delegato al pagamento; la banca/poste deve provare di aver adottato la diligenza qualificata richiesta dalla sua professionalità per escludere l'imputabilità dell'inadempimento.

  • Codice civile, art. 1218

    Regola l'onere di provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento: la mandataria può liberarsi dimostrando l'esatto adempimento o di aver usato la dovuta diligenza (prova liberatoria).

  • Codice civile, art. 1189

    Richiamato in motivazione: non opera una regola di liberazione automatica del mandatario per il pagamento effettuato a persona apparentemente legittimata, ma valgono i principi generali dell'adempimento e dell'inadempimento contrattuale.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio del riparto dell'onere della prova: il giudice di merito ha valutato che l'onere probatorio era assolto da Poste tramite elementi documentali e presunzioni conformi alle norme processuali; la mancata produzione della copia del documento non ha automaticamente sconfitto la prova liberatoria quando esistono altre risultanze probatorie.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    La norma sui documenti di identificazione è stata richiamata in relazione al tipo di documenti previsti; la Corte ha ritenuto che il regolamento contrattuale non imponeva necessariamente la verifica di due documenti diversi per ogni riscossione.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    Raccomandazione non vincolante: la Corte ha confermato che tale circolare non ha natura precettiva e non può imporre come obbligatorio lo standard di richiedere due documenti d'identità per l'incasso di un bonifico domiciliato.

  • Preleggi, art. 12 (analogia)

    Invocata dalla ricorrente come base per l'analogia normativa, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse la necessità di colmare la norma applicando analogicamente la disciplina degli assegni al bonifico domiciliato, essendo già presente un quadro regolatorio adeguato (mandato/delegazione).

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come titolo di credito: pertanto si applicano le regole del mandato e delle obbligazioni contrattuali, non automaticamente la disciplina degli assegni.
  • La responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento è di natura contrattuale: l'istituto è onerato di provare l'esatto adempimento oppure, se ha pagato una persona diversa, di aver adottato la diligenza professionale richiesta per l'identificazione.
  • La prova della diligenza può emergere da elementi documentali e presunzioni logiche (es. annotazioni sulla quietanza, riscontro di codice fiscale e password, corrispondenza con flusso telematico): la mancata produzione della fotocopia del documento non è automaticamente decisiva se sussistono altri elementi probatori.
  • Le circolari e raccomandazioni (es. ABI 2001) non hanno valore precettivo: possono orientare la valutazione sulla diligenza ma non sostituirsi a norme o clausole contrattuali vincolanti.
  • L'interpretazione delle condizioni contrattuali e la valutazione della diligenza sono accertamenti di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione, travisamento probatorio o violazione di norme ermeneutiche; quindi le decisioni di merito che ritengono plausibile l'interpretazione non sono facilmente riformabili.
  • In fase di stipula e di disposizione telematica è opportuno fornire tutti i dati identificativi possibili del beneficiario (data di nascita, documento di identità) se il servizio lo consente, perché una maggiore specificità riduce il rischio di errore e facilita la prova dell'esatto adempimento.

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