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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27570/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Genertel aveva disposto, tramite il servizio Banco Posta Impresa Online, un bonifico domiciliato di Euro 2.570,00 a favore di Luigi Fusco. Poste Italiane ha pagato l'importo a una persona diversa che avrebbe esibito un documento di identità poi rivelatosi presumibilmente falso. Genertel ha sostenuto l'inadempimento contrattuale di Poste e chiesto il rimborso per il duplicato pagamento; in primo grado il Giudice di pace ha ritenuto applicabile analogicamente l'art. 43, secondo comma, del R.D. n.1736/1933 (legge assegni) e ha condannato Poste. In appello il Tribunale ha riformato la decisione ritenendo il bonifico domiciliato una delegatio solvendi disciplinata come mandato: la banca/posta può liberarsi dimostrando di aver eseguito correttamente o di aver adottato la dovuta diligenza nell'identificazione del percettore; nel caso concreto Poste aveva verificato documento, codice fiscale e password e utilizzato la procedura informatica “Oracolo”, per cui è stata ritenuta non responsabile. Genertel ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Genertel. Ha dichiarato inammissibile o infondato il motivo che chiedeva l'estensione analogica dell'art. 43 della legge sugli assegni al bonifico domiciliato, confermando che il bonifico domiciliato rientra nello schema della delegazione/mandato e va trattato secondo le regole contrattuali e del mandato (art.1218 e art.1176 II comma c.c.). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione di merito circa l'interpretazione contrattuale e la prova della diligenza posta in essere da Poste (verifica del documento, codice fiscale, password e controllo tramite procedura “Oracolo”), escludendo l'obbligo generale di richiedere due documenti d'identità o di conservare copia leggibile del documento in assenza di norma specifica. Ha compensato integralmente le spese di Cassazione e rilevato l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni), art. 43, secondo comma

    La Corte ha escluso l'applicabilità analogica della norma al bonifico domiciliato: la normativa sugli assegni non disciplina il bonifico domiciliato e la relativa estensione non è necessaria né corretta; il regime applicabile è quello contrattuale/mandatario.

  • Codice Civile, art. 1176, secondo comma

    Indica lo standard di diligenza qualificata richiesto al prestatore professionale. La Corte ha richiamato tale parametro per valutare la condotta di Poste nella identificazione del percettore; la prova della diligenza può liberare dall'imputabilità dell'inadempimento.

  • Codice Civile, art. 1218

    Disposizione sul contenuto dell'obbligazione e sull'onere probatorio del debitore: il debitore deve provare l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento; la Cassazione ha confermato che incombe a Poste dimostrare di aver adempiuto o di aver adottato la dovuta diligenza.

  • Codice Civile, art. 1189

    Richiamato in sede di merito con riferimento alla deroga alla regola generale del mandato; la Cassazione ha però inquadrato la fattispecie nel regime del mandato/delegazione piuttosto che nell'eccezione prevista dall'art.1189.

  • Codice Civile, art. 2697

    Norma sul riparto dell'onere della prova. La Corte ha richiamato i principi sul corretto inquadramento degli oneri probatori e ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato le prove fornite da Poste.

  • Articoli del Codice Civile relativi alla formazione e contenuto del contratto (artt. 1362, 1366, 1370)

    Richiamati nei motivi di ricorso relativi all'interpretazione del contratto; la Corte ha ricordato che l'interpretazione contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2

    Norme riguardanti i documenti di identità. Genertel ha invocato un obbligo di presentazione di più documenti; la Corte ha ritenuto che non sussista un obbligo generale di richiedere due documenti salvo diversa previsione contrattuale o normativa.

  • Art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)

    Richiamato dalla ricorrente per giustificare un procedimento analogico; la Corte ha escluso la necessità/ammissibilità dell'analogia per applicare la disciplina degli assegni al bonifico domiciliato.

  • Circolare ABI 7 maggio 2001

    Raccomandazione che suggerisce di richiedere due documenti d'identità per l'identificazione del prenditore; la Corte ha confermato il carattere non precettivo della circolare e ne ha negato la portata vincolante per imporre la regola dei due documenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma processuale richiamata in relazione all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato; la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va inquadrato come delegazione di pagamento/mandato e non come assegno: perciò si applicano le regole contrattuali e del mandato, non automaticamente la disciplina degli assegni.
  • La responsabilità dell'istituto che esegue il pagamento è di natura contrattuale: l'operatore può liberarsi dimostrando o l'esatto adempimento (aver pagato il reale beneficiario) o, in alternativa, di aver adottato la dovuta diligenza professionale nella identificazione del percettore.
  • La prova della diligenza può essere fornita mediante verifiche documentali, coincidenza del codice fiscale e di ogni parola chiave concordata, e tramite strumenti di verifica automatica (es. procedure di controllo banche dati come “Oracolo”); la mancata produzione di copia leggibile del documento non esclude automaticamente la prova liberatoria se il giudice di merito ritiene sufficiente altra prova o presunzione fondata.
  • Non esiste un obbligo generale, imposto dal diritto vivente, di richiedere sempre due documenti d'identità muniti di fotografia: tale prassi rimane una raccomandazione e può essere rilevante solo se prevista contrattualmente o da specifica norma.
  • In situazioni simili è consigliabile che l'ordinante fornisca quante più informazioni identificative possibili (data di nascita, estremi documento, codice fiscale, indicazioni aggiuntive) e che l'operatore esecutore registri e conservi evidenze delle verifiche effettuate compatibilmente con le norme sulla privacy.
  • Il ricorso all'analogia normativa per trasferire regole proprie di istituti diversi (es. assegno non trasferibile) su meccanismi differenti (es. bonifico domiciliato) è rischioso: i giudici preferiscono applicare il regime previsto per il mandato/delegazione.
  • Il giudizio di diligenza e l'interpretazione contrattuale sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca tali valutazioni solo nei limiti stretti previsti dalla legge (errori di diritto, omessa motivazione, violazione di principi generali).

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