Cassazione Civile, Sentenza n. 27559/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli acquirenti convennero i venditori lamentando che il fabbricato acquistato presentava abusi urbanistico‑edilizi non dichiarati nel rogito; chiesero il rimborso dei costi sostenuti per la sanatoria (oltre riduzione del prezzo e risarcimento). In primo grado la domanda fu respinta; la Corte d'appello accolse l'appello degli acquirenti e condannò i venditori alla restituzione di una somma liquidata in relazione agli oneri di condono complessivi. I venditori ricorrono in Cassazione denunciando, tra l'altro, errata applicazione dell'art. 1489 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo relativo al fatto che parte dei costi di condono riguardavano abusi realizzati dagli acquirenti dopo la vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i mezzi che contestavano in astratto l'applicabilità dell'art. 1489 c.c. (secondo e terzo motivo), ma ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte di appello non ha esaminato un fatto decisivo: parte degli oneri di condono pagati dagli acquirenti si riferivano ad abusi realizzati dopo il trasferimento e quindi non potevano essere fatti ricadere sui venditori. Perciò la sentenza di appello è cassata limitatamente al profilo indicato e la causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per riesame (anche sulle spese). Il quarto motivo è assorbito. In sintesi: annullamento parziale e rinvio per nuova valutazione della quota di oneri effettivamente imputabile ai venditori.
Norme richiamate
La Corte conferma che per le difformità urbanistico‑edilizie non si applica la garanzia per vizi della cosa ma la disciplina dell'art. 1489 c.c. (cose gravate da oneri o diritti altrui): la garanzia opera se la difformità non è stata dichiarata dal venditore e non era conosciuta o facilmente riconoscibile dall'acquirente; obbliga il venditore a rifondere gli oneri riferibili ai vizi preesistenti e occultati.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norma invocata per i motivi di cassazione: n. 3 (violazione di legge) e n. 5 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omesso esame di fatto decisivo (n. 5) e ha rigettato quelli che lamentavano genericamente la violazione di legge.
Richiamata nella discussione sulle prove e sulle valutazioni di fatto; la Corte osserva l'ordine logico dell'istruttoria e richiama l'importanza della valutazione probatoria da parte del giudice del merito.
Citato in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso (art. 366 c.p.c. disciplina i motivi di inammissibilità): la Corte ha respinto l'eccezione ritenendo adeguato lo svolgimento sommario della vicenda fattuale nel ricorso.
Richiamato perché le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale articolo; non influisce specificamente sul merito ma attesta l'attività difensiva integrativa.
Massime di principio
- Quando il venditore dichiara la conformità urbanistica di un immobile e successivamente emergono abusi non visibili o non conosciuti dall'acquirente, trova applicazione l'art. 1489 c.c. (garanzia per oneri), non la garanzia per vizi della cosa.
- Il venditore è tenuto a rifondere solo gli oneri e i costi riferibili a difformità esistenti e imputabili al periodo anteriore alla vendita; costi relativi ad abusi realizzati dall'acquirente dopo il trasferimento non possono essere fatti ricadere sul venditore.
- Il giudice di merito deve verificare e motivare con chiarezza la distinzione tra abusi preesistenti e abusi sopravvenuti: l'omissione di esaminare un fatto decisivo (ad es. la paternità temporale di specifici abusi) può determinare la cassazione e il rinvio.
- La prova tecnica (CTU, documentazione progettuale, planimetrie, pratiche edilizie) è centrale per individuare quali opere siano anteriori o successive alla vendita; l'acquirente deve dimostrare che le difformità non erano conoscibili con la diligenza media.
- In fase di liquidazione del ristoro o riduzione prezzo occorre ripartire proporzionalmente gli oneri tra quelli riferibili ai vizi preesistenti e quelli riferibili a fatti sopravvenuti dall'acquirente; il giudice non può rimborsare all'acquirente costi non imputabili al venditore.
- In Cassazione i motivi per omessa valutazione di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) sono efficaci quando il giudice d'appello non ha considerato elementi probatori che incidono direttamente sulla determinazione della somma dovuta.
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