Cassazione Civile, Sentenza n. 27658/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di successori di persone uccise durante l'eccidio avvenuto tra il 16 e il 21 novembre 1943 nella frazione di Pietransieri (Comune di Roccaraso) ad opera di militari tedeschi, chiedevano il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti da tali eventi. In primo e secondo grado le loro domande sono state rigettate per due ragioni essenziali: a) mancata identificazione, da parte di chi aveva agito iure haereditatis, della misura specifica (numero e quote) in cui gli attori avrebbero concorso nell'eredità dei loro danti causa; b) insufficiente prova delle conseguenze dannose non patrimoniali, con valorizzazione decisiva della mancata convivenza tra i superstiti e le vittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione su entrambi i motivi. Primo, ha affermato che i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e che ciascun coerede che agisce iure haereditatis può far valere l'intero credito comune (o la sua quota) senza dover preliminarmente identificare il numero e le quote degli altri coeredi; pertanto la sentenza impugnata era errata nel ritenere necessaria tale identificazione per il valido esercizio dell'azione. Secondo, la Corte ha stabilito che la mancata convivenza non esclude automaticamente il diritto al ristoro del danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale: la sofferenza morale è in generale presunta per i prossimi congiunti in caso di uccisione della persona (ex art. 2727 c.c.), spostando sull'opponente l'onere di provare l'assenza del legame affettivo; il giudice di merito deve valutare il quadro probatorio concreto e gli indici presuntivi della relazione. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo a quella Corte anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Evento che i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e concorrono alla formazione delle porzioni; da ciò deriva che i crediti fanno parte della comunione ereditaria e possono essere agiti dai coeredi
Conferma l'inclusione dei crediti nella comunione ereditaria, giustificando la possibilità per ciascun coerede di agire per il credito ereditario
L'articolo è richiamato per spiegare che la norma esclude la garanzia del debitore di un credito assegnato a un coerede, il che presuppone l'inclusione dei crediti nella comunione
Richiamato a confronto per distinguere la diversa disciplina dei debiti ereditari (che possono dividere automaticamente)
Richiamato insieme all'art. 752 per la distinzione tra debiti e crediti ereditari
Stabilisce la presunzione della sofferenza morale dei prossimi congiunti per il fatto stesso dell'uccisione della persona; la Corte l'ha utilizzato per affermare che la prova del danno non patrimoniale può essere fondata su tale presunzione, salvo prova contraria
Richiamato come norma generale sulla responsabilità civile extracontrattuale, postulando il fondo giuridico del ristoro per fatti illeciti
Norma sul risarcimento del danno non patrimoniale, richiamata come fondamento per la domanda di ristoro del danno morale
Richiamato in relazione all'apprezzamento delle prove e delle presunzioni richieste per il danno non patrimoniale; concerne i mezzi di prova e l'onere probatorio
Norma processuale di cassazione richiamata come parametro per l'impugnazione per violazione di norme di diritto
art. 2 Cost.
Citato dai ricorrenti in relazione ai principi costituzionali invocati; la Corte ha ritenuto necessario il rispetto dei principi di ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali nella valutazione del danno
Richiamato come riferimento alla figura del credito solidale, ma la Corte lo esclude come criterio applicabile al caso della comunione ereditaria
Richiamato in relazione alla divisibilità del credito in generale, ma non idoneo a modificare la regola secondo cui i crediti entrano nella comunione ereditaria
Massime di principio
- I crediti facenti parte dell'asse ereditario entrano nella comunione ereditaria: ciascun coerede che agisce iure haereditatis può chiedere il pagamento dell'intero credito comune (o della propria quota) senza dover preliminarmente identificare il numero e le quote degli altri coeredi.
- Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi perché questi non sono litisconsorti necessari nell'azione per il credito ereditario; il debitore può però chiedere l'intervento degli altri coeredi se ha interesse all'accertamento nei confronti di tutti.
- La mancata convivenza con la vittima non esclude il riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale: la sofferenza dei prossimi congiunti è in generale presunta in caso di omicidio, e spetta all'opponente provare l'assenza del vincolo affettivo o l'indifferenza.
- Il giudice di merito deve valutare il danno non patrimoniale caso per caso, tenendo conto di elementi probatori e di presunzioni semplici (grado di parentela, qualità del rapporto affettivo, convivenza, età, sopravvivenza di altri congiunti ecc.) e modulare lo standard probatorio in relazione alla prossimità formale della parentela.
- In controversie relative a fatti storici o eventi di massa, l'accertamento del nesso causale e del pregiudizio può essere supportato da presunzioni e dalle massime di comune esperienza; il rigore probatorio non può tradursi in formula astratta che escluda automaticamente alcune categorie di superstiti.
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