Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un operaio con lettera del 6 ottobre 2021. Il giudice di primo grado, in sede di opposizione ex L. n. 92/2012, aveva annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione contributiva. La corte d’appello ha rigettato il reclamo della datrice di lavoro. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 210, 414, 416 c.p.c., dell’art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92/2012, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, una volta ritenuta insufficiente l’ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare a provare pienamente gli addebiti, la corte territoriale avrebbe dovuto ammettere l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti di indagine penale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 421, comma 2, e 437, comma 2, c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in funzione dell’acquisizione degli atti richiesti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è mezzo istruttorio residuale, non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte e non è utilizzabile con finalità esplorative; nel caso concreto la società avrebbe potuto acquisire e produrre gli atti penali, anche perché costituita parte civile, e non aveva indicato elementi ulteriori ricavabili da quegli atti né contestato specificamente la non corrispondenza tra ordinanza cautelare e atti investigativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva già respinto il reclamo avverso la sentenza di primo grado favorevole al lavoratore. La Corte ha ritenuto corretta la mancata ammissione dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., perché la richiesta era priva dei presupposti di residualità e necessità probatoria, e la società non poteva utilizzare il potere officioso del giudice per colmare la propria inerzia nell’acquisizione della documentazione penale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
L’ordine di esibizione è mezzo istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile con altri mezzi e la richiesta non sia esplorativa; non può supplire all’inerzia probatoria della parte.
Richiamato per distinguerlo dall’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., quale istituto diverso per presupposti e disciplina.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, senza accoglimento.
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, senza accoglimento.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono essere usati per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte.
I poteri officiosi in appello nel rito del lavoro restano subordinati alle condizioni di ammissibilità e alla necessità dell’acquisizione probatoria.
L’iniziativa del giudice non può sostituirsi all’onere della prova gravante sulla parte onerata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la mancata acquisizione dei documenti integri violazione del diritto di difesa, in presenza di inerzia probatoria della parte.
art. 111, comma 6, Cost.
Il potere officioso di esibizione deve essere sorretto da adeguata motivazione, in coerenza con il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura di violazione di legge dedotta dalla ricorrente, ritenuta infondata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La motivazione della corte territoriale è stata ritenuta esente dai vizi denunciabili, anche in presenza di doppia conforme.
art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92/2012
Norma sul rito delle controversie in materia di licenziamento richiamata nel ricorso, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale: è ammissibile solo quando il fatto da provare non possa essere dimostrato o acquisito con altri mezzi e la richiesta sia specificamente indirizzata a documenti individuati, non a un’esplorazione probatoria.
- Nel processo del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice non possono essere utilizzati per rimediare alla carenza di iniziativa probatoria della parte onerata; la discrezionalità del giudice resta subordinata alla necessità concreta dell’acquisizione ai fini della decisione.
- La parte che invoca documenti già nella propria disponibilità o comunque acquisibili tramite ordinaria diligenza non può pretendere l’attivazione del potere di esibizione del giudice, soprattutto se non indica quali ulteriori elementi decisivi emergerebbero dagli atti richiesti.
- In presenza di motivazione puntuale sulla superfluità dell’ordine di esibizione e di doppia conforme, la censura per violazione di legge o vizio motivazionale non può essere accolta se mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05424/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05425/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05428/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05433/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05435/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →