Cassazione Civile, Ordinanza n. 26386/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la banca mutuante chiedendo la risoluzione di un contratto di mutuo del 14 aprile 2018 per asserito inadempimento della banca e violazione di correttezza e buona fede, oltre al risarcimento dei danni; chiedeva inoltre l'accertamento di asserite illegittimità nel rapporto di conto corrente collegato (commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali e usurari) e la rideterminazione del saldo. Il tribunale rigettava le domande e condannava l'attrice alle spese anche in favore dell'interveniente cessionaria dei crediti. L'appello veniva dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza, deducendo: 1) violazione degli artt. 2697, 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 37 L. 392/1978, censurando il rigetto del motivo di appello relativo alla condanna alle spese in favore dell'interveniente; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 37 L. 392/1978, sostenendo che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere che la banca avesse agito in buona fede. La Corte ha però rilevato che il ricorso era diretto contro l'ordinanza ex art. 348-bis, impugnabile solo per vizi propri, e che i motivi dedotti investivano invece il merito della sentenza di primo grado, non impugnata specificamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso dapprima l'improcedibilità prospettata nella proposta del consigliere, rilevando che la copia autentica della sentenza di primo grado era comunque presente nel fascicolo depositato. Ha poi affermato che il ricorso era comunque inammissibile perché la ricorrente aveva chiesto la cassazione della sola ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., impugnabile soltanto per vizi propri, mentre i due motivi deducevano errores in iudicando attinenti alla sentenza di primo grado o al merito della controversia. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è impugnabile per cassazione soltanto per vizi propri, non per censure di merito rivolte alla sentenza di primo grado.
Il ricorso per cassazione, in presenza di ordinanza ex art. 348-bis, va rivolto alla sentenza di primo grado; l'ordinanza è autonomamente censurabile solo nei limiti dei suoi vizi processuali propri.
È richiesto il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato; la proposta di improcedibilità è stata però superata perché la sentenza di primo grado risultava comunque depositata nel fascicolo allegato.
Richiamato il procedimento camerale e la proposta di definizione, ma la Corte ha deciso su basi diverse da quelle prospettate.
Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 111, settimo comma, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti giurisdizionali solo per vizi di legittimità; nel caso dell'ordinanza ex art. 348-bis ciò si traduce nella sola deducibilità dei vizi propri.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Non possono essere dedotti, avverso l'ordinanza ex art. 348-bis, errores in iudicando relativi al merito della causa.
Invocato nei motivi, ma la Corte non entra nel merito della ripartizione dell'onere della prova, perché le censure erano inammissibili.
Invocati per contestare la regolazione delle spese; la censura è stata reputata inammissibile perché indirizzata contro il merito della decisione di primo grado.
La Corte ha ritenuto di non applicare l'ulteriore condanna per responsabilità aggravata, poiché la decisione si fondava su argomenti diversi dalla proposta del consigliere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato con riferimento all'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di merito.
Richiamato nei motivi, ma dalla sentenza non emerge un suo specifico ruolo decisivo, essendo le censure dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione solo per vizi propri del provvedimento, non per contestare gli errores in iudicando della sentenza di primo grado.
- Se il ricorrente intende censurare il merito deciso in primo grado dopo un'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., deve indirizzare specificamente il ricorso contro la sentenza di primo grado; la sola impugnazione dell'ordinanza non consente di riesaminare quei motivi.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazioni di legge è inammissibile quando, sotto l'etichetta della violazione normativa, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita.
- La verifica della procedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata va condotta sul materiale effettivamente presente nel fascicolo depositato; la mera mancata indicazione formale nel ricorso non è decisiva se il documento risulta comunque allegato.
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