Cassazione Civile, Ordinanza n. 30157/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva rivalutato un pacchetto azionario in più occasioni ai sensi della disciplina sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, versando la relativa imposta sostitutiva. Dopo aver donato parte delle azioni a propri congiunti, che a loro volta avevano effettuato una successiva rivalutazione con versamento della propria imposta sostitutiva, la contribuente aveva chiesto il rimborso delle somme pagate in occasione delle precedenti rivalutazioni, almeno per la parte riferibile alle azioni donate. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che il diritto al rimborso spettasse solo al soggetto che effettua la nuova rivalutazione, e solo se coincidente con chi aveva in precedenza versato l'imposta, non potendo la rivalutazione operata dai donatari giovare alla donante. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 5 e 11-quaterdecies del d.l. n. 203/2005, assumendo che la rateazione e il rimborso costituiscono un trattamento agevolativo personale, non trasferibile a terzi in mancanza di espressa previsione legislativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il rimborso integrale, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla parte ancora controversa. La Corte ha affermato che, quando il bene rivalutato viene donato e il donatario effettua una nuova rivalutazione, la cesura nella titolarità del bene impedisce al donante di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la precedente rivalutazione. Le spese di merito sono state compensate; le ulteriori spese sono state poste a carico della controricorrente nei limiti indicati in motivazione.
Norme richiamate
consente la rivalutazione delle partecipazioni e il versamento dell'imposta sostitutiva; il rimborso delle somme pagate per precedenti rivalutazioni è collegato alla nuova rivalutazione effettuata dal medesimo soggetto che chiede la restituzione.
art. 11-quaterdecies, d.l. n. 203/2005
la disciplina del rimborso presuppone identità soggettiva tra chi ha versato l'imposta per la precedente rivalutazione e chi effettua la nuova rideterminazione del valore.
art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), d.l. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011
lo scomputo/rimborso è riconosciuto al medesimo soggetto che aveva già versato l'imposta sostitutiva in precedenti rivalutazioni, al fine di evitare duplicazioni dell'imposta già pagata.
in caso di donazione, ai fini della determinazione del costo fiscale rileva la continuità del valore; ciò non comporta però il trasferimento dell'intera posizione fiscale del donante ai fini del rimborso dell'imposta sostitutiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema della rivalutazione delle partecipazioni, il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva versata per una precedente rivalutazione spetta solo se la nuova rivalutazione è effettuata dallo stesso soggetto che aveva pagato la prima imposta, essendo necessario un rapporto di identità soggettiva tra pagamento e successiva opzione.
- La donazione della partecipazione determina una cesura nella titolarità del bene e separa le posizioni fiscali del donante da quelle del donatario; la successiva rivalutazione effettuata dal donatario non legittima il donante a recuperare le imposte da lui in precedenza versate.
- La continuità del costo fiscale nelle ipotesi di trasferimento gratuito serve a evitare salti o duplicazioni di imposta, ma non comporta di per sé la sostituzione integrale del donatario nella posizione fiscale del donante ai fini del rimborso dell'imposta sostitutiva.
- In assenza di una previsione espressa, non può estendersi a soggetti terzi un beneficio fiscale previsto per chi effettua personalmente la rivalutazione e il correlato diritto alla ripetizione di quanto versato.
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