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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società che sosteneva di avere ottenuto il permesso di costruire, stipulato una convenzione per la realizzazione del progetto e conseguito il certificato di agibilità, ma di non aver poi ottenuto l'autorizzazione necessaria per avviare in un immobile di sua proprietà una sala cinematografica. La società imputava al dirigente comunale la mancata trasmissione della richiesta alla Commissione spettacoli e chiedeva il risarcimento dei danni, in particolare del lucro cessante. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il convenuto al risarcimento di Euro 90.000. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda, ritenendo che il procedimento autorizzatorio fosse rimasto bloccato per causa della stessa società, che non aveva completato la documentazione richiesta, in particolare per l'omessa produzione del certificato prevenzione incendi; ha inoltre escluso il nesso causale tra condotta amministrativa e mancato rilascio dell'autorizzazione, osservando anche la mancanza di prova del danno. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata applicazione dell'onere della prova, sostenendo di essere stata impedita nel dimostrare per testi l'omessa consegna del progetto e della documentazione agli organi competenti; 2) violazione dei principi di trasparenza e imparzialità del procedimento amministrativo e dell'art. 97 Cost., deducendo che la richiesta di certificazione antincendio non le sarebbe mai stata comunicata e che sarebbe stato sufficiente il parere preventivo di conformità antincendio; 3) violazione degli artt. 2056, 1226 e 2043 c.c. per il mancato calcolo del danno da lucro cessante, assumendo che la prova della colpa del convenuto e gli elementi oggettivi del danno fossero già acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva specificato i testi, i capitoli di prova, le ragioni del mancato accoglimento delle richieste istruttorie in primo grado né la loro riproposizione in appello, oltre a richiamare documenti non adeguatamente localizzati. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile sia per difetto di specificità e di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., sia perché sollecitava un riesame del merito sulla sufficienza del parere antincendio e sulla ricostruzione dei fatti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché poneva una questione dipendente dall'accoglimento dei primi due e, comunque, non censurava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso sia il danno sia il nesso causale sia la colpa del danneggiante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come regola generale di riparto dell'onere della prova: nel danno derivante da illegittimità del provvedimento amministrativo il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, compresi danno, nesso causale, ingiustizia e colpa.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo applica in senso rigoroso: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente documenti, testi, capitoli di prova, localizzazione degli atti e decisività delle deduzioni, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché in realtà miravano a una diversa ricostruzione dei fatti o non colpivano la ratio decidendi.

  • art. 1, co. 1, L. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, ma la censura è stata reputata non decisiva e priva di autosufficienza.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma senza superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza del presupposto della responsabilità e per mancata specifica critica alla decisione di merito.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno, ma solo in via subordinata rispetto alla previa dimostrazione dell'an e degli elementi costitutivi del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale fondamento della pretesa risarcitoria per illecito aquiliano; la Corte ribadisce che servono prova del fatto illecito, del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale in cui la causa è stata trattata in Cassazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità per illegittimità dell'attività amministrativa, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria: fatto illecito, nesso causale, danno e colpa, non essendo sufficiente allegare la mera irregolarità del procedimento.
  • In cassazione, il motivo che denunci la violazione delle regole probatorie o l'omesso esame delle prove è inammissibile se non osserva l'art. 366 n. 6 c.p.c., indicando in modo specifico il contenuto, la localizzazione e la rilevanza degli atti e dei documenti richiamati.
  • Non è ammissibile sotto la veste di violazione di legge una censura che, in realtà, miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del merito.
  • Il motivo di ricorso che non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formula censure astrattamente pertinenti al tema controverso.
  • La liquidazione del danno ex artt. 2056 e 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell'an debeatur; la valutazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova del danno e del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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