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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22670/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente Enel, iscritto al fondo pensione integrativo aziendale PIA e in quiescenza dal 31/12/1997, per ottenere la restituzione della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d'imposta e quanto, secondo il contribuente, dovuto applicando l'aliquota del 12,5% sui rendimenti del fondo. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente e un precedente giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la CTR Toscana ha riconosciuto il rimborso sulla base della dichiarazione Enel del 18/02/2005 e della perizia prodotta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione del giudicato di rinvio e dell'art. 384 c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione; violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'effettivo investimento sul mercato dei contributi accantonati nel fondo. L'amministrazione sosteneva che la tassazione agevolata del 12,5% si applica solo al rendimento effettivamente derivante da investimenti sul mercato, non a meri calcoli teorici o alla redditività dell'intero patrimonio aziendale, e che il contribuente non aveva fornito prova adeguata dell'an e del quantum di tale rendimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, rilevando che il giudice di merito non si era attenuto al principio di diritto fissato in sede di rinvio né alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e successiva. Ha affermato che il rendimento tassabile al 12,5% deve essere quello effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato, mentre il contribuente, quale attore sostanziale nella domanda di rimborso, aveva l'onere di provare sia l'effettivo investimento del capitale sia l'ammontare del rendimento. La certificazione Enel e la perizia non sono state ritenute prove sufficienti, perché non chiariscono i criteri di calcolo e si riferiscono alla redditività dell'intero patrimonio aziendale, non alla posizione individuale del fondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato per censurare il mancato rispetto del giudizio di rinvio e del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato; consente inoltre alla Corte, in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione non può sostituire la prova dell'effettivo rendimento tassabile quando tale fatto costitutivo della pretesa di rimborso non sia dimostrato

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il fondamento della domanda di rimborso grava sul contribuente che agisce quale attore in senso sostanziale

  • art. 42, comma 4, t.u.i.r.

    richiamato dal contribuente come base della tassazione agevolata dei redditi di capitale

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    regime di tassazione separata applicabile alle somme maturate fino al 31 dicembre 2000, con distinzione tra sorte capitale e rendimento

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti, la tassazione agevolata del 12,5% non si estende all'intera prestazione in capitale, ma solo alla parte che costituisce rendimento netto effettivo, cioè frutto di un concreto investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • Il rendimento tassabile va distinto da risultati puramente contabili o attuariali: non basta una differenza aritmetica tra quanto versato e quanto erogato, né la redditività dell'intero patrimonio aziendale o la mera costruzione di riserve matematiche.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi l'effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate e la quantificazione del rendimento riferibile a tale investimento.
  • La certificazione del datore di lavoro o del fondo, se priva di indicazione dei criteri di calcolo e non idonea a ricostruire la posizione individuale e l'investimento sul mercato, non è prova sufficiente del rendimento tassabile.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e deve verificare puntualmente, prima dell'eventuale applicazione del regime favorevole, l'an dell'investimento e poi il quantum del relativo rendimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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