Cassazione Penale, Sentenza n. 27319/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza resa dalla corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di un diritto di abitazione insistente su unità immobiliari e della confisca di ulteriori beni, nonché, in subordine, la richiesta di liberazione dell'eccedenza rispetto al profitto del reato. Il ricorrente deduceva, con quattro motivi, l'omessa pronuncia e la motivazione apparente sulla confiscabilità del diritto di abitazione; la violazione del principio di sussidiarietà della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, sostenendo che essa fosse stata disposta su beni estranei al titolo e senza previo accertamento dell'impossibilità della confisca diretta; la contraddittorietà della motivazione perché il giudice dell'esecuzione aveva affermato la possibilità della confisca diretta ma poi aveva giustificato l'ablazione di ulteriori beni con la confisca per equivalente senza chiarire se e perché la confisca diretta non fosse praticabile; infine, in subordine, il rigetto della richiesta di restituzione dell'eccedenza rispetto al profitto confiscabile, lamentando che il valore dei beni ablati superasse quello del profitto del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il diritto di abitazione non si sottrae alla confisca penale e che, nel caso concreto, non operavano i limiti richiamati dalla difesa in tema di impignorabilità della prima casa, poiché l'immobile non era l'unico bene di proprietà del ricorrente. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che la confisca per equivalente ha natura sussidiaria ed eventuale e può operare solo se la confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, in tutto o in parte. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata giudicata contraddittoria e non coerente con tali principi, perché non ha accertato con chiarezza l'esito della confisca diretta e ha impropriamente richiamato criteri di proporzionalità non pertinenti al caso concreto. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
comma 1, lett. b), e), c)
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizi della motivazione in cassazione
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione e del divieto di motivazione apparente
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
la confisca per equivalente ha natura sussidiaria ed eventuale e richiede il previo accertamento dell'impossibilità, totale o parziale, della confisca diretta
il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia per il credito erariale
il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; tale regola è richiamata per definire la garanzia patrimoniale lesa dal reato
art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973
il limite dell'impignorabilità della prima casa riguarda l'unico immobile di proprietà e non costituisce limite generale alla confisca penale
art. 77, comma 1, d.lgs. n. 602 del 1973
richiamato nel contesto del criterio di quantificazione del profitto in relazione alla riscossione coattiva dei tributi
richiamato come parametro per i beni mobili nel criterio di quantificazione del profitto
Massime di principio
- Il diritto di abitazione, di per sé, non è sottratto alla confisca penale; non può essere opposto come limite assoluto all'ablazione quando il bene rientri nel perimetro confiscabile secondo il titolo esecutivo e la disciplina applicabile.
- La disciplina dell'impignorabilità della prima casa prevista per la riscossione esattoriale non opera come limite generale alla confisca penale, né diretta né per equivalente, salvo che ricorrano esattamente i presupposti normativi previsti per tale impignorabilità.
- Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il profitto confiscabile coincide con il valore dei beni che costituiscono garanzia patrimoniale dell'Erario e che sono stati fraudolentemente sottratti alla riscossione.
- La confisca per equivalente ha natura sussidiaria: può essere disposta solo quando la confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, anche solo in parte; il giudice deve accertare in modo chiaro e motivato tale impossibilità.
- Se il titolo esecutivo contempla la confisca diretta di specifici beni, l'esecuzione deve innanzitutto esaurirsi su tali beni; solo per la parte non eseguibile può operare la confisca per equivalente su ulteriori cespiti.
- L'ablazione definitiva non può superare il vantaggio economico conseguito dal reato, perché altrimenti si realizza una indebita duplicazione sanzionatoria.
- La motivazione che richiami in modo astratto criteri di proporzionalità del sequestro o della confisca è inconferente quando il titolo esecutivo individua già i beni da confiscare e il problema sia soltanto l'eventuale impossibilità della confisca diretta.
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