Cassazione Civile, Ordinanza n. 06754/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
Tre soggetti condannati con sentenza penale proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c. contro cartelle esattoriali emesse per il recupero di spese di giustizia penali per oltre 545 mila euro. Contestavano: l'assenza di adeguata motivazione delle cartelle, la sproporzione e soprattutto la riferibilità di varie voci di spesa alle sentenze e ai reati per cui erano stati condannati, sostenendo che alcune consulenze tecniche e altre spese fossero in realtà imputabili ad altri procedimenti penali coevi o successivi. Il Tribunale e poi la Corte d'appello riducevano drasticamente l'importo dovuto, ritenendo non provata la riferibilità di talune voci alla condanna penale. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 280 d.P.R. n. 115/2002 per errata distribuzione dell'onere della prova; difetto di legittimazione passiva del Ministero, assumendo che la riscossione e la quantificazione fossero affidate a Equitalia Giustizia S.p.A. Anche Equitalia Giustizia S.p.A. proponeva ricorso incidentale con due motivi: incompetenza del giudice civile e violazione delle norme sulle spese di giustizia per avere escluso la debenza di varie voci sulla base dei fogli notizie. I controricorrenti resistevano con distinti controricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale di Equitalia Giustizia S.p.A. Ha affermato che la contestazione relativa non al contenuto della condanna penale, ma alla concreta quantificazione delle spese iscritte a ruolo e alla loro riferibilità ai reati per cui vi era stata condanna, è proponibile davanti al giudice civile con opposizione ex art. 615 c.p.c.; non vi è incompetenza in favore del giudice penale. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sull'onere della prova e sulla corretta imputazione delle spese, perché miravano a un riesame del merito e della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. È stata infine respinta la doglianza del Ministero sulla legittimazione passiva, perché l'affidamento del servizio di riscossione a Equitalia Giustizia non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio corretto per contestare la concreta quantificazione delle spese di giustizia penali iscritte a ruolo, purché non si metta in discussione il contenuto della condanna penale.
Richiamato dalle parti, ma non ritenuto il rimedio corretto per le contestazioni proposte nella specie; la Corte ha distinto tra questioni sul titolo e questioni sulla quantificazione.
L'ente creditore deve provare, in caso di contestazione, che le somme richieste a titolo di spese di giustizia siano effettivamente dovute e riferibili ai reati oggetto della condanna; tuttavia la doglianza che mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.
Richiamato dal Ministero come disciplina degli adempimenti della pubblica amministrazione nel recupero delle spese di giustizia; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva proposta dal ricorrente.
art. 1, comma 367, L. n. 244/2007
L'affidamento a Equitalia Giustizia del servizio di riscossione non trasferisce la titolarità del credito, che resta al Ministero della giustizia.
artt. 227-bis e ss. d.P.R. n. 115/2002
Richiamati nel ricorso incidentale in tema di recupero delle spese di giustizia penali; la Corte li ha considerati nel quadro del riparto tra titolo penale e quantificazione amministrativa.
Richiamati da Equitalia Giustizia a sostegno della disciplina delle spese di giustizia; la Corte ha confermato che la questione riguardava la corretta imputazione delle spese e non la titolarità del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di Equitalia Giustizia S.p.A.; non si applica al Ministero difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando la condanna alle spese processuali penali non è contestata nel suo contenuto, ma solo nella concreta quantificazione delle somme iscritte a ruolo o nella riferibilità di singole voci ai reati oggetto di condanna, il rimedio è l'opposizione all'esecuzione davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non il sindacato del giudice penale.
- La distinzione decisiva è tra contestazioni sul 'perimetro' del titolo giudiziale, che vanno fatte valere nel processo penale, e contestazioni sulla successiva autoliquidazione amministrativa del credito, che possono essere dedotte in sede esecutiva civile.
- In caso di contestazione della quantificazione delle spese di giustizia penali, l'ente creditore deve fornire documentazione intelligibile e adeguata a dimostrare la correttezza dell'autoliquidazione e la riferibilità delle voci ai reati per cui è intervenuta condanna.
- La cartella di pagamento per spese di giustizia penali deve indicare il titolo giudiziale e l'importo richiesto, ma non necessariamente il dettaglio del procedimento logico-matematico di liquidazione; tale dettaglio può essere oggetto di contestazione in opposizione.
- Le censure che sollecitano una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
- L'affidamento del servizio di riscossione a un soggetto concessionario o affidatario non comporta, di per sé, il trasferimento della titolarità del credito, che resta in capo all'ente creditore originario.
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