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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40804/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. Le imputazioni comprendevano: partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1; art.416-bis), estorsioni (capi 2 e 7, anche tentate e aggravate), detenzione e porto di armi (capi 5 e 6), associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi (art.74 DPR 309/90 e relativi capi fine). Il ricorrente articolava sette motivi (più un motivo aggiunto) che contestavano in particolare: insufficienza e vizio di motivazione circa i gravi indizi per le estorsioni (anche sulla liceità della richiesta di denaro), carenza di prova del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio, uso di dichiarazioni di collaboratori (Furfaro) non pertinenti al periodo, errata qualificazione del fatto (reato impossibile vs tentativo), mancata prova della persistenza/struttura della cosca Molè e del ruolo apicale per alcune condotte, duplicazione degli elementi indiziari tra reato associativo e reati-fine e, infine, presunta inutilizzabilità delle intercettazioni operate con captatore informatico autorizzate per la ricerca di un latitante (RIT 834/2017) dopo la cattura dello stesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (motivi dichiarati infondati o generici e, per il motivo aggiunto, anche inammissibile per difetto di autosufficienza). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e congrua: ha correttamente escluso una interpretazione lecita/consensuale della richiesta di denaro e ha valutato la minaccia come implicita (estorsione "ambientale") data la caratura criminale dell'agente; ha spiegato la riconducibilità della finalità di agevolazione alla cosca (denaro destinato a scopi associativi e acquisto di droga) e l'integrazione dell'aggravante del metodo mafioso anche attraverso messaggi intimidatori "silenti". Quanto alle armi, il Collegio ha ritenuto decisiva la prova delle conversazioni intercettate e ha considerato ammissibile l'uso delle dichiarazioni di Furfaro come elemento ausiliario. Sulla riqualificazione in tentata estorsione (capo 7) la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale: atti idonei diretti a impedire o far desistere l'attività economica integrano il tentativo di estorsione. Sulla questione delle intercettazioni con captatore informatico la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza: il procedimento era iscritto anteriormente al 1/9/2020, per cui si applicava la disciplina previgente; inoltre è richiamata la giurisprudenza che consente l'utilizzo di captatore disposto per latitanti anche in procedimenti connessi entro i limiti normativi; non risultava dimostrata la decisività dell'eventuale inutilizzabilità contestata.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Parametro della gravità degli indizi richiesto per misure cautelari; la Corte osserva che il giudice del riesame ha adeguatamente esposto e valutato gli indizi richiesti dall'art. 292 cod. proc. pen., non essendo necessaria una formula specifica richiamante la parola "grave"

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte conferma che la richiesta di denaro imposta da esponenti di criminalità organizzata integra l'elemento materiale e che la minaccia può essere implicita (estorsione ambientale)

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 1 e aggravante)

    Configurazione dell'associazione di tipo mafioso e dell'aggravante del metodo mafioso; la Corte ammette che il metodo mafioso e la finalità di agevolazione possono emergere anche da messaggi intimidatori silenti e da facta concludentia relativi ai reati-fine

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 (commi 1-4)

    art. 74, commi 1,2,3 e 4, d.P.R. n. 309/90

    Riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ritiene le condotte e i contatti continui idonei a comprovare l'associazione e la sua stabilità anche tramite facta concludentia

  • artt. 56 e 110 cod. pen.

    Rinvio agli istituti del tentativo (art.56) e della partecipazione (art.110) utili a giustificare la riqualificazione in tentata estorsione e la responsabilità concorrente

  • artt. 2, 4, 7 legge 895/1967

    artt. 2, 4, 7 L. 895/1967

    Norme menzionate dalla difesa (richieste/formalismi probatori): la Corte non ha ritenuto che l'invocata violazione di tali norme comportasse carenza di motivazione o inidoneità del quadro indiziario

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni; la Corte ricorda il principio "tempus regit actum": per procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente e non gli oneri motivazionali introdotti successivamente

  • art. 271 comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 271, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Limiti di tempo e luogo per captatore informatico richiamati dalla difesa: la Corte osserva che tali limiti non si applicavano ai delitti per i quali è in gioco l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza e che, nel caso concreto, il procedimento era antecedente alla nuova disciplina

  • art. 295 cod. proc. pen.

    art. 295, comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamo all'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte sottolinea come l'art. 295 consenta, nei limiti, l'utilizzo di captatore disposto per latitanti anche in procedimenti connessi, richiamando l'art. 270

  • art. 270 e art. 266 cod. proc. pen.

    art. 270, art. 266 cod. proc. pen.

    Regole sull'utilizzabilità delle captazioni in altri procedimenti e sui limiti di ammissibilità: la Corte ricorda la giurisprudenza che ammette l'uso delle intercettazioni disposte per latitanti anche in procedimenti diversi entro i limiti normativi

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione verifica in sede di legittimità solo l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame; non sostituisce la propria valutazione dei fatti con quella di merito se la motivazione è congrua.
  • La richiesta di denaro proveniente da esponenti di organizzazioni mafiose può integrare estorsione anche senza minacce esplicite: la minaccia può essere "ambientale" e implicita nella posizione e reputazione dell'agente.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" e la finalità di agevolazione del sodalizio possono essere dimostrate anche attraverso facta concludentia e dai reati-fine ripetuti, non è sempre necessario un patto espresso o prove dirette del vincolo organizzativo.
  • Le intercettazioni operate con captatore informatico autorizzate per la ricerca di latitanti possono essere utilizzate in procedimenti connessi secondo il principio "tempus regit actum" e la giurisprudenza applicabile al periodo di iscrizione del procedimento; l'inutilizzabilità deve essere specificamente provata e la censura deve essere autosufficiente.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia anteriori agli eventi non sono automaticamente inutilizzabili: se integrate da convergenti elementi indiziari (intercettazioni, conversazioni, ripetizione di fatti), possono contribuire al quadro indiziario.
  • Atti idonei e diretti in modo non equivoco a impedire l'apertura o la gestione di un'attività economica possono costituire tentativo di estorsione anche se la formalità della titolarità era già perfezionata.
  • Motivi di ricorso generici, non confrontati puntualmente con le ragioni della decisione impugnata o privi della documentazione necessaria (es. decreti autorizzativi delle intercettazioni), sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.

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