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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22058/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di rivendica proposta da una società fornitrice nell’ambito dell’accertamento del passivo di un fallimento: la fornitura di beni era rimasta inadempiuta dalla società poi fallita e la fornitrice aveva anche intimato diffida di risoluzione del contratto. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata in modo rigoroso l’individuazione specifica dei beni oggetto della rivendica, come richiesto dalla disciplina fallimentare e dall’art. 621 c.p.c. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che sull’individuazione dei beni si fosse formato giudicato per effetto dell’ammissione del credito privilegiato IVA sui beni individuati dalla curatela; 2) e 3) omesso esame di fatti decisivi, cioè la PEC del curatore del 19/04/2023 e l’identificabilità dei beni mediante sigle, codici, fatture, DDT e PEC; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserita ammissione da parte del curatore dell’individuazione dei beni; 5) violazione degli artt. 103 l.fall. e 2697 c.c., assumendo che la prova documentale della proprietà fosse stata fornita secondo l’art. 621 c.p.c. e che il curatore non avesse provato la vendita dei beni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che si fosse formato un giudicato sull’identificazione dei beni, chiarendo che il riferimento ai beni individuati dalla curatela era fatto dal giudice delegato solo ai fini dell’ammissione del credito IVA privilegiato, in relazione a una domanda diversa dalla rivendica. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non denunciavano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma tendevano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha poi escluso che la PEC del curatore integrasse una non contestazione o un’ammissione dell’individuazione dei beni, osservando che essa attestava soltanto il rinvenimento di alcuni imballaggi, non dei singoli beni rivendicati. Infine, ha ritenuto correttamente applicato il principio per cui la rivendica di beni mobili nel fallimento è ammissibile solo se il bene è determinato nella sua specifica e precisa individualità; poiché tale prova non era stata fornita, la decisione di merito è stata confermata e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    non opera il giudicato su un accertamento che non sia stato compiuto in modo espresso e riferito alla medesima domanda; il richiamo ai beni individuati dalla curatela, fatto per altra finalità, non determina giudicato sulla rivendica

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle risultanze istruttorie o di chiedere un nuovo esame del merito

  • art. 115 c.p.c.

    non vi è violazione della norma se non ricorre una vera mancata contestazione di un fatto storico specifico

  • art. 103 l.fall.

    le domande di rivendicazione, restituzione o separazione sono ammissibili solo se il bene mobile sia determinato nella sua specifica e precisa individualità

  • art. 621 c.p.c.

    la prova della proprietà e dell’individuazione del bene deve essere rigorosa nei casi di rivendica di beni mobili

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti della rivendica grava sul soggetto che la propone

  • art. 2758, comma 2, c.c.

    richiamato solo per spiegare che l’ammissione del credito IVA privilegiato era connessa a una finalità diversa dalla rivendica

  • art. 210 CCII

    richiamato come disciplina attualmente corrispondente all’art. 103 l.fall.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • La domanda di rivendica di beni mobili in sede concorsuale richiede la prova rigorosa della specifica e precisa individualità del bene; non basta un generico riferimento a fatture, DDT o documentazione unilaterale se non consente di identificare con certezza i beni reclamati.
  • Il richiamo, in un diverso capo del provvedimento concorsuale, a beni individuati dalla curatela non comporta giudicato sull’identificazione dei beni ai fini della rivendica, se tale accertamento non è stato compiuto espressamente e con riferimento alla medesima domanda.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori; la censura è inammissibile quando mira solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • La non contestazione può operare solo se l’allegazione avversaria individua in modo specifico il fatto storico controvertito; una comunicazione che attesti il mero rinvenimento di imballaggi o di merce non identificata non equivale ad ammissione della proprietà o dell’esatta corrispondenza con i beni rivendicati.
  • In tema di rivendicazione fallimentare, grava sul rivendicante l’onere di ricondurre i beni alla loro esatta identità, perché la tutela concorsuale non può essere accordata in presenza di una mera fungibilità o indeterminatezza del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProvePossesso
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileDiritti realiObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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