Cassazione Civile, Ordinanza n. 36470/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta per un maggior reddito, con contestazione estesa al soggetto ritenuto dall'Ufficio responsabile in quanto presidente dell'ente. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, nei gradi di merito, aveva ottenuto accoglimento; la CTR aveva infatti ritenuto che dall'organigramma dell'associazione per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15 risultasse quale presidente un diverso soggetto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato come fatto non contestato l'invio da parte del contribuente della prima dichiarazione, sia pure erronea, presentata nel settembre 2014; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse esaminato la responsabilità almeno solidale del contribuente, che comunque rivestiva la carica di vicepresidente; 3) violazione dell'art. 38 c.c., deducendo che la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non dipenderebbe dalla mera carica formale, ma dall'attività negoziale effettivamente svolta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, spiegando che, in tema di associazioni non riconosciute e di debiti d'imposta, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del soggetto che agisce per l'ente presuppone la prova della concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione e non può fondarsi sulla sola carica ricoperta. Nel caso concreto, la mera circostanza che il contribuente avesse trasmesso erroneamente una prima dichiarazione non bastava a dimostrare una sua responsabilità, tanto più che dagli atti risultava che nel 2014 egli non era presidente ma vicepresidente. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite; è stata altresì esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
la doglianza è stata ritenuta infondata perché tendeva a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione, ma la censura di motivazione apparente è stata respinta.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
invocati per sostenere la nullità della sentenza, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
richiamato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente.
richiamato nel motivo sulla motivazione; non è stata ravvisata alcuna violazione.
responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma
per le associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l'ente non deriva dalla sola titolarità della carica, ma dall'attività negoziale concretamente svolta in nome e per conto dell'associazione; nei debiti d'imposta rileva il soggetto che abbia effettivamente amministrato l'ente nel periodo considerato.
art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio.
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non può essere affermata sulla base della sola qualifica formale rivestita, occorrendo la prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente e del suo effettivo coinvolgimento nella creazione del rapporto obbligatorio.
- Per i debiti d'imposta dell'associazione, risponde il soggetto che, nel periodo considerato, abbia svolto funzioni di amministrazione e direzione della gestione complessiva dell'ente; tale responsabilità resta circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
- La parte che invoca in giudizio la responsabilità personale ex art. 38 c.c. ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'ingerenza concreta e non può limitarsi a dedurre la carica sociale ricoperta.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o delle circostanze di fatto, quando la censura mira solo a contestare la ricognizione concreta operata dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esame logico-giuridico della questione decisiva; non basta il dissenso della parte sulla lettura delle risultanze istruttorie.
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