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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30179/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, recuperando maggiori ricavi non contabilizzati e, per il solo 2004, disconoscendo anche alcuni costi ritenuti non documentati e non inerenti. La pretesa sui ricavi si fondava su un verbale della Guardia di Finanza redatto nei confronti di altra società, nel quale era stata rinvenuta documentazione extracontabile che, secondo l’Ufficio, attestava vendite di materiali senza fattura alla contribuente, poi rivenduti in evasione d’imposta. La CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva confermato gli accertamenti per il 2004 e il 2005, ritenendo valida la motivazione per relationem e valorizzando il contenuto del pvc e l’assenza di prova contraria da parte della società. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita, perché il difetto di motivazione dell’atto non sarebbe stato specificamente dedotto; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non risultasse prodotto alcun verbale della Guardia di Finanza idoneo a provare la pretesa fiscale e che il pvc non potesse coprire valutazioni o giudizi della polizia tributaria; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli accertamenti fondata sul divieto di doppia presunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il processo estinto per intervenuta definizione agevolata. Ha rilevato che, in corso di causa, la società aveva presentato due domande di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con l. 136/2018, relative agli accertamenti per il 2004 e il 2005, corredate dalle quietanze di pagamento della prima rata; poiché non era stata proposta istanza di trattazione né era intervenuto diniego, il giudizio doveva essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata, corredata dal pagamento della prima rata e non seguita da diniego o istanza di trattazione, determina l’estinzione del giudizio avente ad oggetto gli atti definibili.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • Quando il processo si estingue per causa sopravvenuta che assorbe il merito, le censure relative alla motivazione dell’atto, all’uso delle presunzioni e al riparto dell’onere della prova restano prive di esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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