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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21964/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva ridotto la pena nei confronti dell'imputato per la detenzione e l'offerta in vendita di due armi comuni da sparo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta responsabilità penale: ha sostenuto che la condanna si fondasse su risultati di captazione di incerta lettura, che la sua versione dei fatti era quella di un tentativo di truffa e che, in assenza di sequestri delle armi, non vi sarebbe stata prova della materiale disponibilità delle stesse né, quindi, della configurabilità del delitto di offerta in vendita. Con un secondo motivo ha censurato la dosimetria sanzionatoria, lamentando il rigetto delle attenuanti generiche con motivazione solo apparente e la mancata prossimità della pena al minimo edittale. Ha inoltre depositato una memoria successiva, ritenuta tardiva dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente rivalutativo, poiché diretto a ottenere una nuova lettura delle prove e dei fatti, preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia logica e non contraddittoria. Ha inoltre giudicato inammissibile il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata dava ampia ragione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena. La memoria difensiva è stata esclusa dal vaglio perché depositata tardivamente rispetto ai termini dell'art. 611 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Invocati dalla difesa per contestare la qualificazione giuridica e la prova dei fatti relativi alle armi; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto rivalutativo e dunque inammissibile.

  • artt. 125, 191, 192, 530, 533 e 546 c.p.p.

    Richiamati dalla difesa per dedurre vizi motivazionali, inutilizzabilità e violazione dei criteri di valutazione della prova e di motivazione della condanna; la Corte reputa il motivo diretto a una nuova valutazione del merito.

  • artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.

    Richiamati per contestare il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena; la Corte osserva che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul punto.

  • art. 7 d.l. 152/1991

    Richiamato dalla difesa nel contesto delle doglianze sulla pena; non risulta oggetto di specifica decisione autonoma.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    "tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica"

    Le memorie depositate oltre il termine sono tardive e non devono essere esaminate dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 4 L. 895/1967

    Richiamato dalla difesa nel censurare la prova della detenzione/offerta in vendita di armi; non viene affrontato nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • art. 2 L. 895/1967

    Richiamato dalla difesa nel quadro della contestazione sui delitti relativi alle armi; non è oggetto di autonoma valutazione nel merito.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato per sostenere che la prova non raggiungeva la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte considera la censura meramente rivolta al riesame del fatto.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato per contestare la pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte non ravvisa errori giuridici ma solo richiesta di rivalutazione probatoria.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato per dedurre difetto di motivazione sulla responsabilità e sulla pena; la Corte reputa la motivazione di merito adeguata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, nonché l'autonoma sostituzione di una diversa ricostruzione probatoria ritenuta più plausibile dalla parte ricorrente.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera richiesta di una nuova valutazione delle prove già scrutinata in modo logico e non contraddittorio dal giudice di merito.
  • La censura sulla dosimetria sanzionatoria è inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto in modo adeguato del diniego delle attenuanti generiche e dei criteri di determinazione della pena.
  • Nel giudizio camerale di legittimità le memorie depositate oltre i termini stabiliti dall'art. 611 c.p.p. sono tardive e possono essere legittimamente non esaminate.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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