Ordinanza n. 310/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva e provvisoria per gli incarichi vacanti R.U.A.P. 2025, nonché il bando e la convocazione dei candidati, con contestuale impugnazione del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (medico concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 304/2026, la graduatoria provvisoria approvata con D.D.G. n. 225/2026, il bando di cui al D.D.G. n. 1506/2025, come rettificato, e la convocazione dei candidati appartenenti a determinate categorie, nella parte in cui è stata esclusa perché indicata come “Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)”. Ha contestato l’interpretazione del requisito del bando, sostenendo che esso non potesse escludere i medici titolari di incarichi A.P.A.O. a termine ai sensi dell’art. 32, comma 8, dell’A.C.N. di medicina generale. Ha inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata il 3 marzo 2026, chiedendo l’esibizione della documentazione richiesta. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio le specifiche censure di legittimità, ma evidenzia che la formula utilizzata per motivare l’esclusione è criptica e che occorre chiarire sia la ragione concreta dell’esclusione sia il referente normativo applicato. Le doglianze, ove fondate, potrebbero incidere sulle posizioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l’approfondimento proprio della fase di merito e ha accolto la domanda cautelare soltanto ai fini della ravvicinata fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 7 ottobre 2026. Ha disposto, inoltre, un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione: il Dipartimento regionale competente dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione esplicativa chiara sulle motivazioni dell’esclusione e sul fondamento normativo della formula “Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)”. Poiché l’eventuale accoglimento delle censure potrebbe incidere sulle posizioni dei candidati utilmente collocati, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato per trenta giorni. La ricorrente dovrà provvedere entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro cinque giorni prima dell’udienza pubblica; il mancato adempimento comporterà l’improcedibilità del ricorso. La domanda relativa al silenzio-rigetto sull’accesso sarà esaminata separatamente con il rito camerale ex art. 116 c.p.a., nell’udienza del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
le ragioni cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la ravvicinata fissazione dell’udienza di merito
Consente al giudice, quando la controversia necessita di approfondimento nel merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell’impugnazione.
integrare il contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti le cui posizioni potrebbero essere pregiudicate dall’eventuale accoglimento del ricorso.
notificazione per pubblici proclami
Consente, in presenza di un elevato numero di destinatari, modalità di notificazione diverse da quella individuale, secondo le disposizioni stabilite dal giudice.
Richiamato quale fondamento integrativo delle modalità di notificazione per pubblici proclami.
Il ricorso contro il silenzio-diniego in materia di accesso sarà esaminato con il rito speciale camerale.
Individuato dalla ricorrente quale fondamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale
Richiamato nell’indicazione amministrativa posta a base dell’esclusione della ricorrente quale titolare A.P.A.O.; l’ordinanza ne richiede la precisa correlazione con la decisione di esclusione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esclude un candidato da una procedura selettiva mediante una formula sintetica o criptica, il giudice può richiedere una relazione esplicativa che chiarisca i fatti, la ragione concreta dell’esclusione e il preciso fondamento normativo della decisione.
- Se la controversia cautelare presenta questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
- L’integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti dei candidati utilmente collocati in una graduatoria quando l’eventuale annullamento degli atti impugnati possa incidere sulle loro posizioni.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità, contenuti e termini della pubblicazione; il mancato adempimento dell’ordine comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La domanda di accesso proposta insieme all’impugnazione di atti amministrativi deve essere esaminata secondo il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., anche mediante fissazione di una distinta udienza camerale.
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