Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 30 marzo 2026, con cui è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara (C.I.G. B9E3845FDF), finalizzata all’affidamento dell’incarico di «progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della piscina comunale, nel comune di Luserna San Giovanni»; - del bando e del disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di imporre l’individuazione di un CDE Manager dotato di laurea in architettura, ingegneria o di laurea strettamente equipollente a uno dei menzionati titoli di studio, senza possibilità di valorizzare al medesimo fine dell’ammissione altri titoli; - di tutti i verbali delle di gara, all’esito delle quali è stato proposto di provvedere all’adozione del provvedimento di esclusione impugnato; - di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato a quelli impugnati ancorché non conosciuti, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione, qualora adottato nelle more della discussione del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del raggruppamento dalla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di una piscina comunale, nonché la clausola della lex specialis relativa ai requisiti del CDE Manager
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, i verbali di gara e, in via subordinata, il bando e il disciplinare, nella parte in cui richiedevano che il CDE Manager fosse in possesso di una laurea quinquennale o specialistica in architettura, ingegneria o titolo strettamente equipollente, oltre all’abilitazione professionale e all’iscrizione al relativo ordine. La ricorrente contestava l’illegittimità dell’esclusione e l’irragionevolezza e sproporzione dei requisiti, sostenendo che avrebbero dovuto essere valorizzati anche altri titoli. In sede cautelare il TAR ha rilevato, in via preliminare, la possibile tardività dell’impugnazione della clausola escludente della lex specialis. Nel merito cautelare ha considerato la facoltà della stazione appaltante di stabilire requisiti speciali di capacità tecnico-professionale, purché attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto e compatibili con l’interesse alla più ampia partecipazione. La procedura riguardava un appalto di progettazione ed esecuzione di lavori di ristrutturazione di una piscina comunale dal valore complessivo di 4.750.000 euro; il CDE Manager doveva governare i flussi informativi del processo edilizio digitalizzato e possedere competenze tecniche, organizzative e gestionali trasversali. Il tecnico indicato dal raggruppamento risultava pacificamente privo dei requisiti richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, alla luce dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante disponga di ampia discrezionalità nell’individuazione di requisiti tecnici e professionali anche più severi di quelli minimi previsti dalla legge, purché ragionevoli, proporzionati, correlati a circostanze giustificate e funzionali all’interesse pubblico. Nel caso concreto, i requisiti di laurea in architettura o ingegneria, abilitazione e iscrizione all’ordine sono apparsi compatibili con la complessità dell’appalto e con le funzioni del CDE Manager. Ha inoltre rilevato la possibile mancata tempestiva impugnazione della clausola escludente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese
La stazione appaltante può introdurre requisiti speciali di capacità tecnico-professionale anche più severi di quelli minimi previsti dalla legge, purché siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, giustificati dalle prestazioni richieste e funzionali all’interesse pubblico, nel rispetto dell’esigenza di favorire l’accesso al mercato.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata nella camera di consiglio propria del procedimento cautelare; il suo accoglimento richiede la sussistenza del fumus boni iuris, risultato assente nel caso concreto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può prevedere requisiti speciali di capacità tecnico-professionale più rigorosi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, sorretti da una giustificazione concreta e funzionali alla qualità delle prestazioni e all’interesse pubblico perseguito.
- La previsione, per una figura incaricata di governare i flussi informativi di un processo edilizio digitalizzato nell’ambito di un appalto complesso, del possesso di una laurea in architettura o ingegneria, dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al relativo ordine può ritenersi ragionevole e proporzionata quando sia coerente con le competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’incarico.
- La clausola della lex specialis che stabilisce un requisito di partecipazione immediatamente escludente deve essere impugnata tempestivamente; la sua impugnazione differita insieme al provvedimento di esclusione può risultare tardiva.
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