Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e divieto di iscrizione nelle White List, notificati il 9 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Verona e il conseguente divieto di iscrizione nelle White List, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza emerge che la ricorrente contestava la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa, ma non sono specificamente riportati i singoli motivi di ricorso. La Prefettura aveva fondato la misura su una pluralità di elementi: l'acquisto di mezzi da una società già colpita da interdittiva, caratterizzata da una ragione sociale quasi sovrapponibile; l'assenza di una sede operativa nonostante la disponibilità di numerosi veicoli; la mancanza di personale dipendente; la riconducibilità del capitale sociale e dell'amministrazione a soggetti già titolari di quote nella società interdetta. L'impresa non avrebbe fornito una convincente confutazione di tali elementi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare dopo aver ritenuto, nel sommario esame proprio della fase cautelare, che i motivi non fossero assistiti da sufficienti elementi di fondatezza. Ha ritenuto che l'interdittiva antimafia, quale misura di massima anticipazione della prevenzione, possa essere sorretta da una pluralità di indizi valutati unitariamente e secondo il criterio del più probabile che non, purché la conclusione sul collegamento o condizionamento mafioso non sia illogica o inattendibile. Nel caso concreto, gli elementi valorizzati dalla Prefettura apparivano idonei a fondare un rischio concreto di infiltrazione mafiosa e a rendere ragionevole la conclusione che l'attività della ricorrente costituisse una mera prosecuzione di quella della società già interdetta, con persistenza dei medesimi interessi economici e del rischio di condizionamento. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa rispetto all'interesse privato all'esercizio della libertà di iniziativa economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris e per prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
d.lgs. 159/2011
Il riferimento normativo è implicito nella disciplina dell'informazione antimafia interdittiva e dell'iscrizione nelle White List; la misura è stata ritenuta giustificabile sulla base di una valutazione preventiva del rischio di infiltrazione mafiosa.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva costituisce una misura di massima anticipazione della soglia di prevenzione e può essere adottata sulla base di una pluralità di elementi indiziari valutati unitariamente, non atomisticamente.
- La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa è legittima quando, secondo il criterio del più probabile che non, gli elementi raccolti rendano non illogica né inattendibile la conclusione circa il collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose o il suo condizionamento da parte di esse.
- La continuità sostanziale tra un'impresa destinataria di interdittiva e una nuova impresa può essere desunta, anche congiuntamente, dall'acquisto di beni aziendali dalla prima, dalla sostanziale sovrapponibilità delle denominazioni, dall'assenza di una reale struttura operativa e di dipendenti e dalla riconducibilità del capitale e dell'amministrazione a soggetti già legati all'impresa interdetta.
- In sede cautelare, nel bilanciamento tra l'interesse privato all'esercizio della libertà di iniziativa economica e l'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa, può prevalere quest'ultimo quando gli elementi indiziari sorreggano un rischio concreto di condizionamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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