Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che dispone il trasferimento di quattro cani Rottweiler presso una struttura autorizzata, oltre agli atti veterinari e alla precedente ordinanza relativa alla messa in sicurezza della recinzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 3 del 20 febbraio 2026, adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, con la quale è stato disposto il trasferimento dei quattro cani di sua proprietà presso una struttura autorizzata. L'ordinanza era motivata dalla mancata idonea ottemperanza alle prescrizioni contenute nella precedente ordinanza del novembre 2025, che imponeva l'adeguamento e la messa in sicurezza della recinzione per impedire la fuga degli animali sulla pubblica via. Il ricorrente ha dedotto che i lavori di adeguamento erano stati ultimati il 18 febbraio 2026, dopo il parere veterinario del 17 febbraio 2026, e ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati. Dagli atti emergeva inoltre un precedente episodio di omessa custodia e malgoverno degli animali, nonché la classificazione dei cani a rischio 3 da parte del servizio veterinario dell'Azienda ULSS n. 9.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza, allo stato del sommario esame cautelare, degli elementi di fondatezza delle censure. Ha ritenuto rilevante che il sopralluogo del 27 aprile 2026 avesse accertato l'inidoneità della recinzione, poiché la rete elettrosaldata non era stabilmente infissa nel terreno e consentiva ai cani di scavare sotto di essa o di sporgere il capo attraverso le maglie. Tali risultanze, supportate dalla documentazione fotografica e dalle verifiche del servizio veterinario e del responsabile comunale, confermavano la permanenza del pericolo per l'incolumità pubblica. Il giudice ha inoltre valorizzato l'aggressività dei cani, accertata dal servizio veterinario e corroborata dalle segnalazioni degli abitanti, nonché il rischio derivante dalla presenza, in un centro abitato, di quattro cani di grossa taglia potenzialmente liberi di uscire e di muoversi in branco. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prevenzione di lesioni all'incolumità delle persone e degli altri animali rispetto all'interesse privato al mantenimento degli animali presso il proprietario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata per fronteggiare il pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla possibile fuga e dalla pericolosità di quattro cani di grossa taglia.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente può essere respinta quando le verifiche tecniche e documentali disponibili evidenzino la persistente inidoneità delle misure adottate dal proprietario a impedire la fuga di animali potenzialmente pericolosi.
- La permanenza di un pericolo per l'incolumità pubblica può essere desunta da sopralluoghi del servizio veterinario e degli uffici comunali, dalla documentazione fotografica e dalle segnalazioni degli abitanti, considerate unitariamente.
- Quando una recinzione destinata a contenere cani di grossa taglia non è stabilmente ancorata al terreno e consente agli animali di scavare sotto la rete o di sporgere attraverso le maglie, essa può essere ritenuta inidonea a scongiurare il rischio di fuoriuscita e di contatto con persone estranee.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prevenzione del rischio di lesioni all'incolumità delle persone e degli altri animali prevale sull'interesse del proprietario a mantenere presso di sé gli animali d'affezione quando il rischio risulti concreto e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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