Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione dirigenziale Settore VI Opere Pubbliche e Infrastrutture del Comune di Alessandria, n. generale 666 del 10/04/2026, avente ad oggetto «Affidamento Servizio di gestione della sosta a pagamento, manutenzione e assistenza tecnica, acquisto parcometri, rifacimento segnaletica stradale e controllo delle aree di sosta a pagamento del Comune di Alessandria - CIG: B945D02CF2» in favore del R.T.I. costituendo tra Abaco S.p.A. e Bus Company s.r.l., comunicata ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 36/2023 il 14/04/2026; - del verbale n. 11 del 30/03/2026, pubblicato sulla piattaforma di gara il 14/04/2026, con cui il RUP e la Commissione ha ritenuto congrua e sostenibile l’offerta del R.T.I. costituendo tra Abaco s.p.a. e Bus Company s.r.l. sulla base dell’analisi e della valutazione delle giustificazioni rese dal medesimo R.T.I. (doc. 4) e pubblicate sulla piattaforma di gara il 20/04/2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi della ricorrente; E per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., dell’inefficacia del contratto di affidamento del servizio in oggetto; Nonché per la condanna ai sensi e per gli effetti degli artt. 30, 121, 122 e 124 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'affidamento quinquennale del servizio di gestione della sosta a pagamento, nonché verbale di valutazione di congruità e sostenibilità dell'offerta dell'aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Alessandria in favore di un raggruppamento temporaneo costituendo e il verbale con cui il RUP e la commissione hanno ritenuto congrua e sostenibile l'offerta dell'aggiudicatario, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Nella fase cautelare, la ricorrente ha riconosciuto che, senza la lettura delle parti oscurate dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, non era possibile comprendere se l'offerta fosse effettivamente congrua. Il giudice ha quindi valutato negativamente il fumus boni iuris della domanda cautelare. È stata inoltre considerata l'assenza di estrema gravità e urgenza, poiché l'affidamento ha durata quinquennale e, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, la ricorrente conserva la possibilità di subentrare nell'esecuzione del servizio per un periodo significativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che l'impugnazione non apparisse assistita dal fumus boni iuris, anche alla luce dell'ammissione della ricorrente circa l'impossibilità di verificare la congruità dell'offerta senza accedere alle parti oscurate dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 119, comma 4, c.p.a.: la durata quinquennale dell'affidamento consente infatti, ove il ricorso sia accolto nel merito, un eventuale subentro della ricorrente nell'esecuzione del servizio per un arco temporale significativo. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti ordinari della tutela cautelare nel processo amministrativo, ma è stata respinta per l'assenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio cautelare qualificato.
art. 119, comma 4, c.p.a.
La misura cautelare di accoglimento richiede presupposti di estrema gravità e urgenza, ritenuti insussistenti perché la durata quinquennale dell'affidamento lasciava possibile un eventuale subentro della ricorrente in caso di vittoria nel merito.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate nella domanda per la declaratoria di inefficacia del contratto, ma l'ordinanza cautelare non decide nel merito su tale richiesta.
artt. 30 e 124 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate nella domanda risarcitoria e di tutela conseguente, senza che l'ordinanza cautelare pronunci sul merito del risarcimento.
Massime di principio
- Quando il ricorrente ammette che, senza conoscere le parti oscurate dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, non è possibile verificare la congruità dell'offerta, tale ammissione può incidere negativamente sul fumus boni iuris dell'impugnazione cautelare.
- La durata pluriennale dell'affidamento può escludere l'estrema gravità e urgenza necessaria per una misura cautelare d'accoglimento quando, in caso di successivo accoglimento del ricorso, resti concretamente possibile il subentro del ricorrente nell'esecuzione per un periodo significativo.
- Nella fase cautelare, la possibilità di conseguire una tutela satisfattiva mediante il subentro successivo può ridurre l'urgenza di sospendere immediatamente l'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto.
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