Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’aggiudicazione dell’intervento “S.S. 28 “Del Colle di Nava” Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir. 564 e al casello A6 “Torino-Savona – III Lotto (Variante di Mondovì)” a firma dell’Amministratore Delegato di ANAS s.p.a. n. prot. U.0237844 del 17.3.2026 recante «l’aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice, a favore del costituendo consorzio ordinario, e relativa compagine: Cossi Costruzioni, capofila del Costituendo Consorzio Ordinario, Webuild S.p.A., mandante consorziata; prestatore indicato per il servizio di monitoraggio ambientale (PMA): Lombardi Ingegneria S.r.l.; prestatore indicato per il servizio di monitoraggio geotecnico strutturale (PMGS): Akron S.r.l.; laboratorio di analisi chimiche: Servizi Industriali Genova S.I.Ge. S.r.l., con un punteggio complessivo di 82,339 punti (di cui 63,854 punti per l’offerta tecnica e 18,485 punti per l’offerta economica) e un ribasso percentuale offerto del 7,327%; corrispondente ad un importo offerto per lavori e servizi pari ad € 113.407.547,92, di cui € 112.238.522,65 per l’esecuzione lavori, € 850.381,11 per il servizio di monitoraggio ambientale; € 318.644,16 per il servizio di monitoraggio geotecnico strutturale (di cui € 18.378.904,13 di manodopera lavori, € 453.123,95 di manodopera PMA ed € 133.737,64 di manodopera PMGS), cui aggiungere € 3.963.349,85 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo da contrattualizzare pari ad € 117.370.897,77»; comunicata con nota n. prot. U.0237846 del 17/03/2026 e pubblicata sul portale ANAS il successivo 18/03/2026; - dei verbali di gara i valutazione delle offerte tecniche del costituendo Consorzio ordinario Cossi Costruzioni S.p.A., del costituendo RTI Valori Scarl nonché del costituendo RTI Donati, ed in particolare: del 4° verbale di gara della seduta riservata dell’11/12/2025, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, relativamente ai seguenti subcriteri: B.2.3.a, b. e c. Gestione degli impatti delle lavorazioni; B.1.3.a Protezioni di superfici in calcestruzzo nuovo o ripristinato; B.4.2.a, b. e c. Esperienza specifica; B.4.3 Struttura tecnico – operativa per l’esecuzione dei lavori; B.5.2.a e b Supporto alla gestione della fase di esecuzione (doc. n. 4); del 5° verbale di gara della seduta riservata del 18.12.2025, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica del costituendo RTI Donati S.p.a., relativamente ai seguenti subcriteri: B.2.3.a, b. e c. Gestione degli impatti delle lavorazioni; B.1.3.a Protezioni di superfici in calcestruzzo nuovo o ripristinato; B.4.2.a, b. e c. Esperienza specifica; B.4.3 Struttura tecnico – operativa per l’esecuzione dei lavori; B.5.2.a e b Supporto alla gestione della fase di esecuzione (doc. n. 5); del 10° verbale di gara della seduta riservata del 22.1.2026, nella parte in cui è stata valutata l’offerta tecnica del costituendo RTI Valori s.c.a.r.l., relativamente ai seguenti subcriteri: B.2.3.a, b. e c. Gestione degli impatti delle lavorazioni; B.1.3.a Protezioni di superfici in calcestruzzo nuovo o ripristinato; B.4.2.a, b. e c. Esperienza specifica; B.5.2.a e b Supporto alla gestione della fase di esecuzione (doc. n. 6) nonché, in parte qua dell’allegata scheda riepilogativa dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica (doc. n. 7); dell’11° verbale di gara della seduta riservata del 29.1.2026, nella parte in cui è stata determinata la graduatoria finale, con al primo posto il costituendo Consorzio ordinario Cossi Costruzioni S.p.A. e al secondo il costituendo RTI Valori Scarl, nella sola parte in cui collocano rispettivamente al primo al secondo posto i citati operatori economici, invece di escluderli e/o postergali al ricorrente RTI Donati; - ove occorrer possa della lex specialis di gara, ove ritenuta ostativa all’accoglimento del presente ricorso; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati ove medio tempore adottato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente; Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a. e per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dal RTI ricorrente mediante l’aggiudicazione dell’appalto di cui si tratta in favore del costituendo RTI Donati s.p.a. e il subentro dello stesso nel relativo contratto, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti gravati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato in data 11/05/2026 da Cossi Costruzioni s.p.a.: - dell’aggiudicazione definitiva efficace dell’intervento “S.S. 28 “Del Colle di Nava” Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir. 564 e al casello A6 “Torino-Savona – III Lotto (Variante di Mondovì)” recante «l’aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice», nella parte in cui conferma la graduatoria finale assegnando all’offerta del RTI costituendo Donati il punteggio di 81,648, di cui 62,96 sull’offerta tecnica e di 18,688 sull’offerta economica, collocandolo al terzo posto, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - di tutti gli atti e provvedimenti di gara e dei relativi verbali nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha assegnato all’offerta tecnica del RTI Donati il punteggio tecnico di 69,73 pt.; - ove occorra, del bando di gara e relativi allegati nonché della disciplina di gara in generale, nei limiti dell’interesse fatto valere con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione immediatamente efficace e atti di valutazione delle offerte tecniche relativi alla gara ANAS per la realizzazione della Tangenziale di Mondovì, con collocazione del RTI ricorrente al terzo posto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo consorzio ordinario risultato primo classificato, nonché i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche dell'aggiudicatario, del RTI ricorrente e del secondo classificato e la graduatoria finale. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'affidamento e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dalla pronuncia emerge che le censure riguardavano differenze tra le offerte tecniche e la ritenuta erroneità o incongruità dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai diversi concorrenti. L'aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro la valutazione dell'offerta tecnica del RTI ricorrente e contro il punteggio complessivo che lo aveva collocato al terzo posto. Il giudice ha esaminato le domande esclusivamente nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto il thema decidendum di difficile delibazione, poiché le censure, anche quelle del ricorso incidentale, presentano complessità e specificità tecnica e incidono sulla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice. In sede cautelare il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecniche è ammesso soltanto quando emergano ictu oculi irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'operato della stazione appaltante; tali profili non sono stati ravvisati. Il giudice ha inoltre affermato che la valutazione delle offerte è globale e sintetica e non può essere scomposta in una verifica atomistica delle singole componenti né ricondotta al solo dato quantitativo delle soluzioni tecniche. Le differenze tra le offerte evidenziate dalle parti non sono state ritenute, da sole, indici dell'incongruità dei punteggi. La sospensiva è stata comunque negata anche per difetto di periculum in mora: la ricorrente non ha specificato un pregiudizio concreto, neppure reputazionale, né la relativa irreparabilità; il danno non coincide con il contenuto dell'atto impugnato e non è insito nel solo rilevante valore economico dell'appalto. È stata fissata sollecitamente l'udienza pubblica di merito del 15 dicembre 2026 e sono state integralmente compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 119, comma 4, c.p.a.
estrema gravità ed urgenza
La limitazione cautelare propria del rito applicabile richiede una situazione di estrema gravità e urgenza; il pregiudizio allegato non è stato adeguatamente specificato né dimostrato come irreparabile.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell'aggiudicazione immediatamente efficace impugnata.
artt. 121, 122 e 123 c.p.a.
Richiamati nelle domande accessorie relative all'inefficacia del contratto e alle conseguenze dell'eventuale annullamento dell'aggiudicazione; tali domande non sono state decise nel merito in questa fase.
artt. 30 e 124 c.p.a.
Richiamati per le domande risarcitorie e di reintegrazione mediante subentro; tali domande non sono state definite dall'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni della commissione giudicatrice che implicano discrezionalità tecnica possono essere sindacate solo quando emergano immediatamente e con evidenza irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'operato della stazione appaltante.
- La valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di gara ha carattere globale e sintetico; non può essere sostituita da una verifica atomistica delle singole componenti dell'offerta né può dipendere esclusivamente dal confronto quantitativo tra le soluzioni tecniche proposte.
- La mera diversità tra le offerte tecniche dei concorrenti non dimostra, di per sé, l'incongruità dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice.
- Ai fini della tutela cautelare nel rito degli appalti, il periculum in mora deve essere allegato in modo concreto e specifico, con indicazione del pregiudizio e della sua irreparabilità; esso non coincide con il contenuto dell'atto impugnato e non è automaticamente desumibile dal rilevante valore economico dell'appalto.
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