Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a- del provvedimento del Questore della Provincia di Torino Cat. -OMISSIS-, del-OMISSIS-, notificato in data 8 aprile 2026, con cui è stata nuovamente rigettata, per la seconda volta, l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; b- dove occorra, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/B9471-10100.2(4)1 del 10 maggio 2003, richiamata nel provvedimento impugnato, ove interpretata nel senso di consentire il diniego del titolo di polizia sulla base di elementi fattuali concernenti terzi e non direttamente riconducibili all’istante, anche in assenza di un accertato profilo di pericolosità sociale di quest’ultimo e in violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.; c- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota della Questura di Torino del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante comunicazione di avvio del procedimento; E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA della nullità del provvedimento impugnato, per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 1669/2025; E PER LA CONSEGUENTE OTTEMPERANZA al giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 1669/2025, mediante l’ordine all’Amministrazione resistente di rilasciare il titolo richiesto, ovvero, in subordine, mediante la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: secondo diniego del Questore di Torino al rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, con domanda subordinata di accertamento della nullità per violazione o elusione del giudicato e di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego del Questore di Torino, notificato l'8 aprile 2026, relativo alla sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Ha inoltre impugnato, ove occorresse, una circolare del Ministero dell'Interno del 10 maggio 2003, nella parte in cui sarebbe interpretabile come idonea a consentire il diniego sulla base di elementi riguardanti terzi e non direttamente riferibili all'istante, anche senza un accertato profilo di pericolosità sociale del richiedente e in asserita violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. È stata altresì dedotta la nullità del provvedimento per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 1669/2025, con richiesta di ottemperanza mediante rilascio del titolo o nomina di un commissario ad acta. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare e l'abbinamento al merito, sollecitando la fissazione dell'udienza pubblica.
La decisione
Il Collegio ha interpretato la richiesta di cancellazione dal ruolo cautelare e di abbinamento al merito come rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare, prendendone atto nel dispositivo. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso le censure sostanziali relative al diniego della licenza, alla circolare ministeriale o alla dedotta violazione del giudicato. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a., ha ritenuto applicabile il rito ordinario e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 febbraio 2027, anche considerando che la vicenda era già stata oggetto di precedenti controversie davanti al Tribunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, non esaminata a seguito della rinuncia allo stato.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Applicato per disporre la trattazione della causa secondo il rito ordinario.
art. 11 T.U.L.P.S.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure contro il diniego della licenza; la relativa interpretazione non è stata esaminata nell'ordinanza.
art. 43 T.U.L.P.S.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure contro il diniego della licenza; la relativa interpretazione non è stata esaminata nell'ordinanza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Massime di principio
- La richiesta di cancellazione della causa dal ruolo cautelare e di trattazione congiunta o abbinata al merito può essere interpretata come rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare, con conseguente presa d'atto giudiziale senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Quando la parte rinuncia allo stato alla tutela cautelare e chiede la trattazione del merito, il giudice può applicare il rito ordinario e fissare l'udienza pubblica per la decisione della controversia.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina, di per sé, rinuncia al ricorso o alle domande di annullamento, accertamento e ottemperanza, che restano devolute alla successiva trattazione di merito.
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