Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15447/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in accomandita semplice, operante nel commercio al dettaglio di mobili e cessata con atto notarile nel febbraio 2006, insieme ai due soci, aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2005, concernenti recupero di IVA, IRAP e imposte dirette per asserita mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi. Dopo un accoglimento solo parziale in primo grado e il rigetto degli appelli riuniti in CTR, i soci hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2495 c.c. e omesso esame/motivazione, sostenendo che la notifica dell'avviso alla società estinta fosse illegittima e dovesse travolgere l'atto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse trascurato la documentazione contabile prodotta, ritenuta idonea a smentire il documento extracontabile posto a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo la notifica alla società estinta nulla nei confronti dell'ente, essa è valida nei confronti dei soci, in quanto l'estinzione della società di persone comporta un fenomeno successorio rispetto alle obbligazioni sociali e la notifica a uno dei soci realizza lo scopo di rendere edotto almeno un successore della pretesa fiscale. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che la motivazione della sentenza d'appello superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., essendo comprensibile e non meramente apparente; il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una revisione del merito o nella denuncia di insufficienza motivazionale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.c.

    Richiamato impropriamente nel testo a sostegno del motivo di ricorso per dedurre la violazione dell'art. 2495 c.c.; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma oltre a rigettare il motivo.

  • art. 2495 c.c.

    La cessazione della società per cancellazione dal registro imprese determina l'estinzione dell'ente, ma non impedisce la validità della notifica dell'atto ai soci, in ragione del fenomeno successorio delle obbligazioni sociali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale se la sentenza è comunque comprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia totalmente mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in via analogica per giustificare la notifica dell'atto impositivo a uno dei successori (nel caso, un socio) dopo l'estinzione del soggetto passivo originario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti soccombenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato da versare in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta può essere validamente notificato a uno dei soci, poiché l'estinzione dell'ente non elimina il fenomeno successorio relativo alle obbligazioni sociali e la notifica raggiunge comunque lo scopo di portare la pretesa fiscale a conoscenza di almeno un successore.
  • La nullità della notifica dell'atto impositivo alla società estinta non determina automaticamente la nullità derivata dell'accertamento nei confronti dei soci, se questi sono destinatari della pretesa in quanto successori della posizione debitoria sociale.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione; non possono essere censurate come tali la mera insufficienza o la non condivisibilità della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi, pur succinta, è sufficiente a resistere alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame del merito delle prove.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.