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Ordinanza

Ordinanza n. 14672/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. N.V. -OMISSIS- del 15 aprile 2026 emesso dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka recante rigetto dell’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non sconosciuto; notificato al ricorrente in data 16 aprile 2026;

Giustizia amministrativa202606961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso né sulla domanda cautelare né sul merito del ricorso. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea a essere fatta valere in Italia, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka che ha respinto l'istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, concernente l'idoneità della procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né munita della legalizzazione delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, ricorrendone i presupposti, dell'apostille. Il Collegio ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il difensore italiano non può autenticare una procura rilasciata all'estero, neppure mediante collegamento video a distanza, e secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al giudizio amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sollecitare ... il contraddittorio delle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso introduttivo

    Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile questione decisiva non previamente sottoposta alle parti, deve instaurare il contraddittorio su di essa assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    La disciplina della regolarizzazione della procura prevista da tale disposizione non è stata ritenuta automaticamente applicabile al processo amministrativo.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura rilasciata all'estero deve essere munita, per poter essere fatta valere in Italia, della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Richiamato quale fondamento della necessità della legalizzazione consolare della procura estera.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare può essere sostituita dall'apostille, secondo la Convenzione resa esecutiva in Italia.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille.

Massime di principio

  • Una procura alle liti rilasciata all'estero, per essere utilizzabile in un giudizio amministrativo italiano, deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non è sufficiente l'autenticazione del difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza.
  • La procura estera deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita della prescritta apostille.
  • Il ricorso amministrativo proposto da un difensore privo di uno jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile; la disciplina dell'art. 182, comma 2, c.p.c. sulla regolarizzazione della procura non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura e la questione non è stata previamente sottoposta alle parti, deve provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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