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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28064/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per IRES, IRPEF e IVA (anni 2004-2007) relativi alla Eurotrama LTD, notificati alla ricorrente in qualità di ex socio unico ai sensi dell'art. 2462 comma 2 c.c.; gli accertamenti si fondavano su accertamento di esterovestizione della società estera (effettiva direzione in Italia presso Eurotrama snc), con conseguente tassazione in Italia ai sensi dell'art. 73 comma 3 d.P.R. 917/1986. In primo grado i ricorsi della Marini furono accolti per vizio di notifica/contraddittorio; la CTR di Trento ribaltò accogliendo l'appello dell'Agenzia e ritenendo applicabile l'art. 73 comma 3 (direzione effettiva in Italia) e respingendo l'appello incidentale della Marini. La ricorrente impugnò in cassazione con sei motivi (tra cui mancato contraddittorio, illegittimità della notifica, inapplicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP, carenza di motivazione e difetto di esame di materie rilevanti per il socio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi della ricorrente ma ha accolto il quarto motivo (riguardante l'inapplicabilità del 'raddoppio dei termini' ai fini dell'IRAP) e il sesto motivo (principio che la mancata impugnazione dell'avviso da parte della società non può automaticamente precludere il diritto di difesa del socio illimitatamente responsabile; la CTR avrebbe dovuto esaminare nel merito tutte le questioni relative alla pretesa tributaria nei confronti della ricorrente). Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Trento in diversa composizione per nuovo esame, compresa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2462 c.c. comma 2

    Disciplina la responsabilità del socio unico illimitatamente responsabile e la possibilità di agire nei suoi confronti in caso di estinzione della società; la Cassazione precisa che la cancellazione della società determina la legittimazione dei soci a essere convenuti come successori ma non trasferisce automaticamente tutti gli effetti di giudicato maturati nei confronti della società.

  • art. 73 d.P.R. n. 917/1986 comma 3

    Prevede la tassazione in Italia dei redditi prodotti da società estere quando l'effettiva direzione è in Italia; la CTR aveva ritenuto sussistente questo requisito sulla base degli accertamenti di fatto.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Norma sul raddoppio dei termini di accertamento; la Cassazione conferma che il 'raddoppio dei termini' non è applicabile all'IRAP, poiché l'applicazione richiede violazioni presidiate da sanzioni penali.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972 comma 3

    Riferito in relazione alle modalità di accertamento/irrogazione dell'IVA; collegato alla questione del raddoppio dei termini, ma la questione sul raddoppio è stata riconosciuta fondata solo con riguardo all'IRAP.

  • art. 6 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) comma 5

    Invocato dalla ricorrente per il contraddittorio preventivo; la Cassazione ha ritenuto tale norma inapplicabile alla fattispecie (si riferisce a iscrizione a ruolo da dichiarazione, diversa dall'accertamento per esterovestizione).

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973 comma 2

    Riguarda la motivazione dell'atto impositivo e gli atti richiamati per relationem; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo per difetto di autosufficienza del ricorso in cassazione.

  • art. 366 c.p.c. (autosufficienza nel ricorso per cassazione)

    Principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere esposizione sufficiente e specifica dei motivi, non limitandosi a riferimenti vaghi agli atti di causa; la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per carenza di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Norme che individuano i vizi impugnabili in cassazione (violazione di legge e omessa motivazione); la ricorrente aveva fondato i motivi su tali basi e la Corte li ha esaminati selettivamente (accogliendo parte delle censure).

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro e la sua estinzione rendono i soci successori legittimati a essere convenuti dall'Amministrazione, ma non trasferiscono automaticamente gli effetti di un giudicato maturato nei confronti della società: il socio ha diritto al pieno contraddittorio e all'esame nel merito delle contestazioni.
  • Il 'raddoppio dei termini' previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 non si applica alle imposte (come l'IRAP) per le quali le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali: dunque non può giustificare il prolungamento dei termini di accertamento per IRAP.
  • Quando l'Amministrazione contesta una esterovestizione basandosi sull'effettiva direzione in Italia (art. 73 d.P.R. 917/1986), è necessario che gli accertamenti di fatto siano adeguatamente motivati e che sia garantito al contribuente il diritto di difesa; tuttavia la legittimazione ad agire sui soci dopo la cancellazione non esonera l'Amministrazione dall'onere probatorio.
  • In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: non è sufficiente il richiamo generico a documenti o a verbali non trascritti; le censure devono esporre in modo chiaro il contenuto degli atti richiamati per consentire l'esame del motivo.
  • La mancata impugnazione da parte della società, dell’amministratore di fatto o del curatore fallimentare non produce automaticamente un giudicato ostativo nei confronti del socio illimitatamente responsabile: il giudice d'appello deve esaminare tutte le questioni rilevanti per il contribuente/socio.

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