Cassazione Civile, Ordinanza n. 19268/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto colpito dal sisma del 1990 in Sicilia orientale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda limitatamente all'Irpef e l'aveva rigettata per l'IVA; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione l'Agenzia deduceva, con unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione della disciplina sul rimborso agevolato e delle norme UE sugli aiuti di Stato, lamentando che la CTR avesse omesso di esaminare la questione della compatibilità dell'agevolazione con gli artt. 107 e 108 TFUE, nonostante il contribuente svolgesse attività di lavoro autonomo e fosse titolare di partita IVA. Nella memoria l'Agenzia chiedeva anche la rimessione alle Sezioni Unite e invocava lo ius superveniens, ma tali argomenti sono stati ritenuti nuovi e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sul rimborso dei benefici per il sisma del 1990 incide sul piano procedimentale/esecutivo e non sul diritto sostanziale accertato nel giudizio di cognizione. Nel merito, ha ritenuto fondata la censura sulla mancata considerazione del divieto di aiuti di Stato: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contribuente svolgesse attività d'impresa, nozione da intendersi in senso eurounitario come attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato, comprensiva anche dei liberi professionisti. Poiché risultava la titolarità di partita IVA e la questione era stata specificamente dedotta in appello, la CTR aveva errato nel non esaminare il profilo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Richiamato come parte della disciplina del beneficio fiscale connesso al sisma Sicilia orientale.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990... hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato"
La Corte lo interpreta come norma che riconosce il rimborso ma esclude i soggetti che svolgono attività d'impresa, per i quali opera la sospensione in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE.
Richiamato dall'Agenzia come norma violata per omesso esame della questione dedotta in appello.
artt. 107 e 108 TFUE
Sono le norme UE sugli aiuti di Stato che impongono il divieto/controllo di compatibilità dell'agevolazione fiscale con il mercato interno.
decisione Commissione europea C-2015/5549 del 14 agosto 2015
"costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno"
La Corte la considera vincolante per il giudice nazionale e idonea a imporre la disapplicazione delle norme interne incompatibili.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Citato come base per la tempestività/ammissibilità dell'istanza di rimborso.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
La Corte afferma che lo ius superveniens introduce limiti procedimentali all'attuazione del rimborso e non incide sul diritto sostanziale accertato nel giudizio di cognizione.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
La Commissione europea ha ritenuto la normativa italiana adottata in violazione di tale disposizione.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali connesse a eventi calamitosi, la verifica della compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato è rilevabile anche d'ufficio e prevale sulla mera invocazione della norma interna favorevole.
- Ai fini del divieto di aiuti di Stato, la nozione di impresa va intesa in senso eurounitario come esercizio di attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato; essa può comprendere anche il libero professionista, se svolge attività economica in tal senso.
- Quando una norma sopravvenuta disciplina limiti di capienza delle risorse e modalità di erogazione dei rimborsi, essa incide sul piano dell'attuazione/esecuzione del beneficio e non sul riconoscimento del diritto sostanziale, che resta oggetto del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di cassazione, le memorie non possono introdurre questioni nuove rispetto ai motivi del ricorso originario; possono solo illustrarli.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una questione specificamente dedotta e decisiva sulla compatibilità di un beneficio fiscale con il diritto dell'Unione, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio.
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