Cassazione Civile, Ordinanza n. 09165/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento TARSU relativa all'anno 2012, emessa per un immobile utilizzato in parte come abitazione principale e in parte come struttura ricettiva agrituristica. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo illegittima l'applicazione della tariffa prevista per alberghi e ristoranti e affermando l'applicabilità della tariffa per locali agricoli. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza e del giudizio di appello per violazione delle norme sul contraddittorio nel processo tributario: l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello non era stato comunicato al domicilio eletto del difensore del Comune, ma direttamente via PEC alla parte; il difensore, pertanto, non aveva potuto partecipare all'udienza né svolgere difese. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la comunicazione dell'avviso di udienza perché effettuata direttamente alla PEC della parte e non al domicilio eletto presso il difensore, in un caso in cui la parte non aveva indicato nei propri atti la PEC quale domicilio eletto ex art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà rinnovare il giudizio nullo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi e questioni sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sul contraddittorio.
Richiamato per estendere al giudizio di appello tributario le regole sulla comunicazione dell'udienza previste per il primo grado.
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è considerata adempimento essenziale a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omessa o invalida comunicazione determina nullità della decisione.
artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992
Le comunicazioni e notificazioni vanno effettuate nel domicilio eletto, salva la consegna in mani proprie; l'art. 17 disciplina il luogo delle comunicazioni/notificazioni e conserva la validità della consegna personale al destinatario.
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Le comunicazioni possono avvenire anche via PEC; l'indirizzo PEC indicato negli atti vale come domicilio eletto. Se la PEC della parte non è stata indicata come domicilio eletto, la comunicazione ivi effettuata non equivale a valida comunicazione al domicilio eletto.
Richiamato come base normativa delle comunicazioni telematiche via PEC nel processo tributario.
È richiamato il principio di sanatoria dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, ma la Corte esclude la sanatoria nel caso concreto perché la comunicazione non è stata effettuata secondo le forme dovute al domicilio eletto.
Serve a descrivere il perfezionamento della notifica a mezzo PEC nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento nella casella del destinatario; la Corte però chiarisce che tale meccanismo non coincide con la consegna a mani proprie richiesta da altra disciplina.
Richiamato per chiarire che la consegna a mani proprie non si esaurisce nella sola notifica personale ex art. 138 c.p.c., ma comprende altre ipotesi di effettiva ricezione diretta del destinatario.
Richiamato in via analogica nel passaggio relativo alla conoscenza del decreto ingiuntivo notificato via PEC e all'opposizione tardiva.
Richiamato nel precedente giurisprudenziale sulla notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo.
Richiamato per gli obblighi tecnici relativi alla casella PEC e al software antispam/antivirus, usati nel ragionamento sulla ricezione delle comunicazioni telematiche.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
È il riferimento alla trattazione da remoto dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è atto essenziale a presidio del contraddittorio: se non è validamente eseguita secondo le regole del domicilio eletto, la decisione è nulla.
- Quando la parte abbia eletto domicilio presso il difensore e non abbia indicato nei propri atti la propria PEC come domicilio eletto, la comunicazione effettuata direttamente alla PEC della parte non equivale a valida comunicazione al domicilio eletto.
- La clausola di salvezza della "consegna in mani proprie" non è automaticamente realizzata dalla comunicazione via PEC, poiché quest'ultima non implica necessariamente un effettivo coinvolgimento personale del destinatario nella ricezione dell'atto.
- Nel processo tributario, l'indicazione dell'indirizzo PEC negli atti processuali può valere come domicilio eletto; in mancanza di tale indicazione, la comunicazione deve seguire il domicilio formalmente eletto o, in difetto, la residenza o sede dichiarata.
- Il vizio derivante dalla mancata o invalida comunicazione dell'udienza nel giudizio di appello tributario determina la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio nullo.
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