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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30095/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati per euro 140.689,00, corrispondenti a una variazione in diminuzione operata nel modello UNICO al fine di compensare redditualmente canoni di locazione percepiti per un immobile ritenuto dalla contribuente di interesse storico-artistico. La contestazione dell'Amministrazione riguardava l'indebito utilizzo, nel periodo d'imposta 2009, dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 per gli immobili di interesse storico-artistico, con riferimento a un immobile sito in Roma. Nei gradi di merito, la CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo che l'immobile non rientrasse tra quelli patrimoniali ai quali soltanto l'agevolazione può applicarsi, ma fosse un bene merce o strumentale all'esercizio dell'impresa. In Cassazione, la società deduceva un unico motivo ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto legittimo l'accertamento pur in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, e nonostante gli elementi probatori offerti in giudizio; inoltre affermava che l'immobile indicato dall'Ufficio non era quello effettivamente agevolato e che quello in contestazione non aveva interesse storico-artistico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, per conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente costruita come violazione di legge e nullità processuale, mirasse in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità del motivo, poiché fondato su elementi non trascritti nel ricorso e su una mescolanza non scindibile di vizi ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., in violazione dell'onere di chiarezza e autosufficienza. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, L. n. 413 del 1991

    l'agevolazione fiscale per gli immobili di interesse storico-artistico si applica solo agli immobili patrimoniali, non ai beni merce o strumentali all'esercizio dell'impresa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa errori della CTR nel governare i rispettivi oneri probatori

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte reputa che la censura investa il merito e non un errore di diritto sindacabile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulle presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito della valutazione probatoria per difetto di ammissibilità

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione delle regole di valutazione della prova; la doglianza è ritenuta sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che ciò non è consentito in sede di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge richiede l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della fattispecie concreta

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la nullità processuale non può essere dedotta in modo promiscuo e confuso con altri vizi in un unico motivo privo di specificità

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve essere autosufficiente, con esposizione chiara e funzionale degli elementi di fatto e degli atti rilevanti

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con puntuale indicazione della norma violata e del contrasto con la sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume in contrasto, non essendo sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
  • È inammissibile il motivo che mescoli in modo non scindibile censure diverse, come violazione di legge e nullità processuale, senza una chiara separazione logica e argomentativa delle doglianze.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a compiere una nuova valutazione del materiale istruttorio o a sostituire la propria versione dei fatti a quella accertata dal giudice di merito.
  • Chi intende denunciare il mancato esame di elementi probatori o documentali deve riprodurne nel ricorso il contenuto essenziale, in modo da consentire il controllo di decisività e rilevanza senza ricorrere a indagini esplorative della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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