Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 382 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Pescara, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo - Pescara che aveva accolto il ricorso contro il nuovo bando per due posti di dirigente ambientale e gli atti connessi, imponendo sostanzialmente lo scorrimento della graduatoria precedente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agenzia regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, l’erronea assimilazione tra il precedente concorso e il nuovo bando. In particolare, il nuovo bando prevedeva titoli di accesso differenti, escludeva alcune classi di laurea ammesse nella precedente procedura, contemplava prove d’esame ulteriori e riguardava mansioni più ampie, comprendenti anche la predisposizione, formulazione e adozione di pareri in materia ambientale. Da ciò l’Agenzia ha dedotto l’assenza di identità o sovrapponibilità dei profili professionali, presupposto per lo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001. Ha inoltre contestato la qualificazione della posizione dell’idoneo non vincitore come diritto o interesse legittimo particolarmente qualificato allo scorrimento, sostenendo che l’amministrazione conservasse un’ampia discrezionalità nella scelta tra scorrimento, nuovo concorso e mancata copertura dei posti. Con altro motivo ha censurato l’attribuzione, da parte del TAR, di efficacia preclusiva assoluta all’ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, sostenendo che tale ordinanza non potesse produrre effetti equivalenti al giudicato di merito e non potesse impedire la successiva revoca del bando. Infine, ha dedotto l’omessa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, in ragione della revoca sopravvenuta del bando e degli atti connessi. L’appellato ha riproposto le censure non esaminate dal TAR contro il PIAO e la deliberazione di revoca, deducendo eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del regolamento dell’Agenzia, violazione delle garanzie partecipative e illegittimità della revoca anziché dell’annullamento d’ufficio, insistendo sull’obbligo di scorrimento e, in subordine, sulla soccombenza virtuale ai fini risarcitori.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata integralmente riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la ricostruzione della posizione dell’idoneo non vincitore: la validità ultrattiva della graduatoria non determina un diritto soggettivo all’assunzione né un obbligo automatico di scorrimento, ma lascia all’amministrazione una facoltà discrezionale, da esercitare alla luce delle esigenze organizzative, dei vincoli assunzionali, della disponibilità finanziaria e delle finalità dell’art. 97 Cost. La preferenza per lo scorrimento recede quando sussistano valide e motivate ragioni per bandire un nuovo concorso. Nel caso concreto, tali ragioni derivavano dalle differenze rilevanti tra le due procedure: diversi titoli di accesso, diverse prove e diverse mansioni, con conseguente mancanza di identità dei posti e dei profili professionali. È stata quindi ritenuta legittima la scelta di bandire un nuovo concorso invece di utilizzare la graduatoria precedente. Il Collegio ha inoltre escluso che l’ordinanza cautelare del TAR potesse precludere l’esercizio successivo del potere di autotutela. La cautela ha natura interinale e non produce un giudicato cautelare; pertanto, l’amministrazione conservava la facoltà di rivalutare autonomamente la programmazione del personale e di revocare il bando ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990. Il provvedimento sopravvenuto può determinare cessazione della materia del contendere, improcedibilità o necessità di impugnazione con motivi aggiunti, secondo il suo contenuto e il suo effetto sulla posizione del ricorrente. La questione dell’improcedibilità del ricorso originario è stata ritenuta assorbita dalla fondatezza nel merito dell’appello. I secondi motivi aggiunti, riproposti dall’appellato contro la revoca e il nuovo PIAO, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché comunque non sussistevano i presupposti per lo scorrimento della graduatoria. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    utilizzo di proprie graduatorie vigenti; profili professionali sovrapponibili

    Lo scorrimento di una graduatoria vigente non è automatico e presuppone, tra l’altro, la sovrapponibilità o identità dei profili professionali e dei posti oggetto della precedente e della nuova procedura.

  • art. 97 Cost.

    La scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso deve essere orientata alla modalità di reclutamento più idonea a perseguire gli interessi pubblici e i principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    L’amministrazione può revocare il bando e gli atti connessi a seguito di una successiva e autonoma rivalutazione delle esigenze assunzionali e della programmazione del personale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere valutata quando un provvedimento sopravvenuto incide sull’utilità della decisione, ma nel caso concreto il giudice ha ritenuto di poterla assorbire per la fondatezza nel merito dell’appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le censure assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello; tuttavia, la loro esaminabilità presuppone la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 324 c.p.c.

    efficacia di cosa giudicata formale

    Il giudicato formale appartiene alle pronunce definitive e non può essere assimilato all’efficacia interinale di un’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • L’idoneo non vincitore di un concorso pubblico non vanta un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento per il solo fatto che la graduatoria sia ancora vigente e vi siano posti vacanti; egli ha una mera aspettativa all’assunzione, mentre l’amministrazione conserva discrezionalità nella scelta tra scorrimento, nuovo concorso o mancata copertura dei posti.
  • La preferenza per lo scorrimento di una graduatoria vigente recede quando l’amministrazione adduca valide e motivate ragioni di pubblico interesse, organizzative, finanziarie o programmatorie che rendano preferibile una nuova procedura concorsuale.
  • Lo scorrimento della graduatoria presuppone l’identità o la sostanziale sovrapponibilità dei posti e dei profili professionali tra la precedente e la nuova procedura; differenze nei titoli di accesso, nelle prove d’esame o nelle mansioni possono legittimare l’indizione di un nuovo concorso.
  • Un’ordinanza cautelare ha natura interinale e non produce un giudicato cautelare né preclude all’amministrazione l’esercizio successivo dei poteri di autotutela o la rivalutazione delle proprie esigenze organizzative e assunzionali.
  • Il provvedimento amministrativo sopravvenuto durante il processo, adottato all’esito di una rivalutazione autonoma della vicenda, può determinare la cessazione della materia del contendere, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse oppure l’onere di impugnazione con motivi aggiunti, secondo gli effetti concreti che produce sulla posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStabilizzazione e precariatoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.