Sentenza n. 334/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della d.G.R. n. 1924 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Nuovo nomenclatore regionale in recepimento del nomenclatore nazionale previsto dal decreto interministeriale n. 272/2024. Adozione”, nonché di tutti e quattro gli allegati alla delibera e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, solo per quanto concerne le prestazioni e la relativa determinazione della tariffa regionale indicate nell’allegato 1 alla delibera impugnata e identificate con il seguente codice: RX: 88.21.1; 88.21.2; 88.21.3; 88.22.1; 88.22.2; 88.23.1; 88.23.2; 88.26.1; 88.26.2; 88.28.1; 88.28.2:88.29.1; 88.29.3; ECO: 88.79.L; TC: 88.38.G; 88.38.H; 88.38.J; 88.38.K; 88.38.L; 88.38.M; 88.38.R; 88.38.S; 88.38.T; 88.38.U; 88.38.V; 88.38.W; 88.44.1; 88.45; 88.45.1; 88.47.1; 88.47.2; 88.47.3; 88.48.1; RM: 88.91.A; 88.91.P; 88.91.C; 88.91.D; 88.91.E; 88.91.H; 88.91.J; 88.91.K; 88.91.L; 88.91.M; 88.91.R; 88.91.T; 88.91.U; 88.93.2; 88.93.3; 88.93.4; 88.93.5; 88.93.6; 88.93.7; 88.93.8; 88.93.9; 88.93.A; 88.93.P; 88.93.C; 88.94; 88.94.4; 88.94.5; 88.94.6; 88.94.7; 88.94.8; 84.94.9; 84.94.A; 88.94.B; 88.94.C; 88.94.D; 88.94.E; 88.94.F; 88.94.G; 88.94.H; 88.94.J; 88.94.K; 88.94.L; 88.94.M; 88.94.N; 88.94.P; 88.94.Q; 88.94.R; 88.94.S; 88.94.T; 88.94.U; 88.94.V; 88.95.8; 88.95.9; 88.95.B; 88.95.C; 88.95.D; 88.95.E; 88.97.9; GASTRO: 45.25 RIABILITAZIONE: 93.11.2; 9311.8; 93.11.9, 93.11.A; 93.11.B; 93.11.C; 93.11.D; 93.11.E; 93.11.F; 93.11.H; 93.39.2; 93.39.6; 93.78.1. Prestazioni prima solo effettuabili in regime di ricovero: 53.00.1; 53.00.2; 53.21.1; 53.29.1; 53.41; 53.49.1; 80.20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, previamente notificata e depositata, nonché della conforme dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, conformemente all'accordo raggiunto tra la ricorrente e la Regione. La sentenza non contiene una decisione nel merito sulla legittimità della deliberazione regionale o delle tariffe.
Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale di adozione del nuovo nomenclatore regionale e delle relative tariffe per numerose prestazioni sanitarie
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, limitatamente alle prestazioni e alle tariffe indicate nel ricorso, la deliberazione regionale di adozione del nuovo nomenclatore regionale, adottata in recepimento del nomenclatore nazionale previsto dal decreto interministeriale n. 272/2024, nonché i relativi allegati e gli atti connessi, presupposti o consequenziali. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione delle sopravvenute sentenze del TAR Lazio che avevano annullato il decreto ministeriale n. 272 del 26 novembre 2024 e delle interlocuzioni con la Regione, che aveva avviato un procedimento di revisione delle tariffe regionali impugnate.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale nel provvedimento che definisce il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.
decreto interministeriale n. 272 del 26 novembre 2024
Atto nazionale recepito dalla deliberazione regionale impugnata; il testo riferisce che è stato successivamente annullato da sentenze del TAR Lazio, circostanza posta a fondamento della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è formalizzata e confermata in udienza, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- La sopravvenuta caducazione dell'atto presupposto e l'avvio, da parte dell'amministrazione, di un procedimento di revisione dell'atto impugnato possono costituire le ragioni sopravvenute della rinuncia al ricorso, ma non comportano di per sé una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto regionale.
- La regolazione delle spese di lite può essere stabilita mediante compensazione quando le parti abbiano raggiunto uno specifico accordo in tal senso, recepito dal giudice.
Come è indicizzato
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