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Sentenza

Sentenza n. 901/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del progetto terapeutico, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-redatto dalla Asl Frosinone – Ambulatorio -OMISSIS- Ceccano, nella parte in cui prescrive la terapia -OMISSIS- domiciliare per un numero di sole 2/4 ore settimanali più 1 ora di supervisione mensile per la durata di 6 mesi e nella parte in cui non prevede la Terapia -OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Asl Frosinone l’erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia -OMISSIS- da erogarsi nella misura di 15 ore settimanali, oltre 3 ore settimanali di -OMISSIS-, per la per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01/06/2025 o, in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl Frosinone, in favore dei ricorrenti delle documentate spese di terapia -OMISSIS- effettuate presso strutture o professionisti privati per un minimo di 15 ore settimanali oltre 3 ore settimanali di -OMISSIS- per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01/06/2025; nonché per la condanna della Asl Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il trattamento -OMISSIS- ad indirizzo -OMISSIS- dal 1.06.2025 fino al giorno dell’effettiva erogazione o rimborso, che oggi si quantificano in € 3.430,88.

Giustizia amministrativa202500978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: progetto terapeutico della Asl Frosinone che prevedeva un trattamento domiciliare di sole 2/4 ore settimanali, oltre un’ora mensile di supervisione, ed escludeva il trattamento terapeutico intensivo richiesto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto terapeutico predisposto dalla Asl Frosinone, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del diritto del minore alla presa in carico mediante trattamento specifico, individualizzato e intensivo, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture o professionisti privati, nonché il risarcimento delle spese già sostenute. Hanno dedotto che il minore, affetto da una forma grave del disturbo, aveva seguito per anni un trattamento intensivo e che plurime valutazioni specialistiche avevano raccomandato la prosecuzione di un trattamento di almeno 15 ore settimanali, oltre a 3 ore settimanali di ulteriore terapia. Il progetto impugnato era stato adottato senza una previa valutazione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare, senza adeguato coinvolgimento della famiglia e della scuola e senza motivare la drastica riduzione delle ore terapeutiche, nonostante la conferma della diagnosi e della gravità del quadro clinico. Sono state dedotte la violazione della disciplina sui livelli essenziali di assistenza, della normativa sui disturbi del neurosviluppo e delle linee di indirizzo regionali, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illegittimità della mancata presa in carico diretta o indiretta da parte dell’azienda sanitaria. La Asl Frosinone e la Regione Lazio non si sono costituite. In sede cautelare il progetto era stato sospeso, con ordine alla Asl di procedere a una compiuta valutazione del minore e di garantire il trattamento necessario, anche mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi; l’ordine cautelare era rimasto inizialmente ineseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le prestazioni terapeutiche richieste, ove supportate da evidenze scientifiche di significativo beneficio per la salute, rientrino nei livelli essenziali di assistenza e debbano essere garantite dal Servizio sanitario nazionale in forma diretta o indiretta. Ha tuttavia precisato che il diritto non riguarda automaticamente una specifica metodica, ma sorge, con riferimento al trattamento concretamente necessario, all’esito della predisposizione del piano terapeutico individualizzato da parte della struttura pubblica competente. Nel caso concreto il progetto della Asl è stato annullato perché adottato senza la previa valutazione multidisciplinare prevista dalla disciplina regionale, senza adeguata sinergia con il minore, la famiglia e la scuola e senza motivare la riduzione da un trattamento precedentemente molto più intenso a sole 2/4 ore settimanali. La motivazione non teneva conto della gravità del disturbo, delle valutazioni del Policlinico Gemelli e del supervisore del minore, dei risultati ottenuti con il precedente trattamento e degli obiettivi terapeutici ancora da raggiungere. Il giudice ha accertato il diritto del minore a ricevere almeno 15 ore settimanali del trattamento specifico, individualizzato e intensivo richiesto, oltre 3 ore settimanali dell’ulteriore trattamento indicato, a decorrere dal 1° giugno 2025 e sino all’adozione di un nuovo piano terapeutico conforme alle statuizioni della sentenza. Ha condannato la Asl al rimborso delle documentate spese sostenute presso strutture o professionisti privati nel medesimo periodo e ha confermato l’incarico al commissario ad acta già nominato in sede di esecuzione cautelare per il rimborso delle ulteriori spese sostenute dal luglio 2026 sino all’adozione del nuovo piano. La Asl è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2 e 7, d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura ... i livelli essenziali e uniformi di assistenza ... nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.

    Le prestazioni sanitarie sono poste a carico del SSN quando presentano, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, nel rispetto di appropriatezza ed economicità; possono essere escluse solo nei casi previsti dalla norma.

  • art. 2, legge 134/2015

    L’Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi ... sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali.

    Le linee guida costituiscono il riferimento scientifico per l’individuazione dei trattamenti appropriati.

  • art. 3, legge 134/2015

    Si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l’inserimento ... delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Per i disturbi considerati la disciplina dei LEA comprende diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato fondati sulle evidenze scientifiche.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi ... le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La garanzia dei LEA comprende il trattamento individualizzato delle persone con disturbi del neurosviluppo.

  • art. 74, legge regionale Lazio n. 7/2018

    La Regione ... individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi ... i programmi psicologici e comportamentali strutturati ... e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.

    La Regione individua, attraverso le linee guida, i programmi e gli altri trattamenti scientificamente riconosciuti da considerare nell’assistenza ai minori.

  • deliberazione Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018

    La struttura territoriale competente predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato ... in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola.

    Il piano terapeutico deve essere individualizzato, preceduto dalla valutazione multidisciplinare e predisposto mediante il coinvolgimento del minore, della famiglia e della scuola; deve inoltre considerare la rete pubblica e privata accreditata e verificare periodicamente gli esiti.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del potere di confermare il commissario ad acta per l’integrale attuazione della sentenza.

  • art. 59 c.p.a.

    È richiamato per l’esecuzione delle misure cautelari mediante l’esercizio dei poteri del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento delle penalità di mora applicate in sede di esecuzione dell’ordine cautelare rimasto ineseguito.

Massime di principio

  • Le prestazioni sanitarie rientranti nei LEA devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, direttamente o, quando l’organizzazione pubblica non consenta l’erogazione, indirettamente mediante rimborso delle spese sostenute presso soggetti terzi, purché il trattamento presenti evidenze scientifiche di significativo beneficio per la salute e risulti appropriato alla specifica condizione clinica.
  • Il diritto dell’assistito ai LEA non comporta, in via automatica, il diritto a una determinata metodica terapeutica; la scelta del trattamento concretamente necessario deve essere compiuta mediante un piano terapeutico individualizzato predisposto dalla struttura pubblica competente sulla base della valutazione clinica e multidisciplinare.
  • È illegittimo il piano terapeutico che riduca drasticamente l’intensità di un trattamento precedentemente erogato senza una nuova e adeguata valutazione del paziente e senza motivare, alla luce dell’evoluzione clinica, dei risultati raggiunti e degli obiettivi ancora da conseguire, le ragioni del mutamento.
  • Nella predisposizione del piano terapeutico individualizzato per un minore, l’amministrazione sanitaria deve assicurare la valutazione multidisciplinare e la collaborazione con il minore, la famiglia e la scuola, nonché considerare le evidenze scientifiche e le indicazioni cliniche specialistiche pertinenti.
  • Quando l’inerzia dell’amministrazione impedisce l’erogazione di una prestazione sanitaria necessaria e costringe l’assistito a sostenerne direttamente i costi, il giudice amministrativo può accertare il diritto alla prestazione, disporre il rimborso delle spese documentate e utilizzare gli strumenti di esecuzione, compresa la nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioReintegrazione in forma specificaGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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