Sentenza n. 333/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della d.G.R. n. 1924 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Nuovo nomenclatore regionale in recepimento del nomenclatore nazionale previsto dal decreto interministeriale n. 272/2024. Adozione”, nonché di tutti e quattro gli allegati alla delibera e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, solo per quanto concerne le prestazioni e la relativa determinazione della tariffa regionale indicate nell’allegato 1 alla delibera impugnata e identificate con il seguente codice: RX: 88.21.1; 88.21.2; 88.21.3; 88.22.1; 88.22.2; 88.23.1; 88.23.2; 88.26.1; 88.26.2; 88.28.1; 88.28.2:88.29.1; 88.29.3; ECO: 88.79.L; TC: 88.38.G; 88.38.H; 88.38.J; 88.38.K; 88.38.L; 88.38.M; 88.38.R; 88.38.S; 88.38.T; 88.38.U; 88.38.V; 88.38.W; 88.44.1; 88.45; 88.45.1; 88.47.1; 88.47.2; 88.47.3; 88.48.1; RM: 88.91.A; 88.91.P; 88.91.C; 88.91.D; 88.91.E; 88.91.H; 88.91.J; 88.91.K; 88.91.L; 88.91.M; 88.91.R; 88.91.T; 88.91.U; 88.93.2; 88.93.3; 88.93.4; 88.93.5; 88.93.6; 88.93.7; 88.93.8; 88.93.9; 88.93.A; 88.93.P; 88.93.C; 88.94; 88.94.4; 88.94.5; 88.94.6; 88.94.7; 88.94.8; 84.94.9; 84.94.A; 88.94.B; 88.94.C; 88.94.D; 88.94.E; 88.94.F; 88.94.G; 88.94.H; 88.94.J; 88.94.K; 88.94.L; 88.94.M; 88.94.N; 88.94.P; 88.94.Q; 88.94.R; 88.94.S; 88.94.T; 88.94.U; 88.94.V; 88.95.8; 88.95.9; 88.95.B; 88.95.C; 88.95.D; 88.95.E; 88.97.9; GASTRO: 45.25 RIABILITAZIONE: 93.11.2; 9311.8; 93.11.9, 93.11.A; 93.11.B; 93.11.C; 93.11.D; 93.11.E; 93.11.F; 93.11.H; 93.39.2; 93.39.6; 93.78.1. Prestazioni prima solo effettuabili in regime di ricovero: 53.00.1; 53.00.2; 53.21.1; 53.29.1; 53.41; 53.49.1; 80.20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, previamente notificata e depositata e confermata in udienza dal difensore delle ricorrenti. Non essendo stata pronunciata una decisione di merito sulla legittimità della deliberazione regionale o sulle tariffe contestate, il giudizio è stato dichiarato estinto. In conformità all'accordo tra le parti, le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale n. 1924 del 13 dicembre 2024, con relativi allegati, limitatamente alla determinazione delle tariffe regionali per specifiche prestazioni sanitarie
Esito
La controversia
Le strutture sanitarie private hanno impugnato la deliberazione regionale recante l'adozione del nuovo nomenclatore regionale, in recepimento del nomenclatore nazionale previsto dal decreto interministeriale n. 272/2024, contestando le prestazioni e le relative tariffe regionali indicate nell'allegato 1 per numerose prestazioni di radiologia, ecografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, gastroenterologia, riabilitazione e per prestazioni precedentemente effettuabili soltanto in regime di ricovero. Dal testo della sentenza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, richiamando le sopravvenute sentenze del TAR Lazio che hanno annullato il decreto interministeriale n. 272/2024 e le interlocuzioni con la Regione, che aveva avviato un procedimento di revisione delle tariffe impugnate.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
decreto interministeriale n. 272 del 26 novembre 2024
Indicato come il decreto che ha stabilito il tariffario o nomenclatore nazionale recepito dalla deliberazione regionale; il giudizio regionale si è estinto senza esaminare la legittimità del decreto o della deliberazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e confermata in udienza, determina l'estinzione del giudizio senza esame del merito della legittimità dell'atto impugnato.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere compensate quando le parti raggiungono uno specifico accordo in tal senso e lo dichiarano nel processo.
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