Sentenza n. 1616/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa concessione di provvedimenti cautelari, del seguente provvedimento: - provvedimento Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali n. -OMISSIS- di prot. Dell’ 11.11.2025, notificato in data 28.11.2025, recante il DINIEGO dell’ ISTANZA DI TRASFERIMENTO ; unitamente ad ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso, anche non conosciuti rispetto al quale si formula sin d’ora riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento a domanda per esigenze familiari
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Maggiore e Ufficiale Medico dell'Arma dei Carabinieri, chiedeva il trasferimento presso un'Infermeria Presidiaria più vicina alla residenza familiare, deducendo la grave situazione sanitaria della moglie e le difficoltà di esercizio degli obblighi genitoriali verso le tre figlie minori. L'istanza era stata corredata da documentazione clinica e aveva ricevuto pareri favorevoli dalla linea gerarchica. Il diniego era motivato esclusivamente con esigenze di servizio. Sono stati dedotti: violazione della direttiva sui lineamenti di politica di impiego degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri; violazione dell'art. 1465 del Codice dell'ordinamento militare e degli artt. 2, 29 e 30 Cost.; violazione delle linee guida sulla tutela della famiglia e della genitorialità; violazione dell'art. 3 l. 241/1990; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e ingiustizia grave e manifesta; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e giusto procedimento. L'Amministrazione ha sostenuto che l'organico medico della sede di provenienza fosse completo, che il trasferimento avrebbe determinato un deficit nella sede e che il ricorrente fosse l'unico ufficiale medico psichiatra disponibile, richiamando l'ampia discrezionalità nella gestione del personale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la complessiva situazione familiare e sanitaria rappresentata dal ricorrente, né avesse svolto un'effettiva comparazione tra le esigenze organizzative e di organico e gli interessi personali e familiari coinvolti. Il provvedimento si limitava a richiamare le esigenze di servizio senza esaminare specificamente la documentazione medica, la patologia della coniuge, la presenza delle tre figlie minori, le difficoltà di cura genitoriale e i pareri favorevoli della linea gerarchica. L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione militare in materia di trasferimenti non esclude il rispetto dei principi di motivazione, proporzionalità e ponderazione degli interessi, né consente di trascurare esigenze familiari di particolare gravità, riconducibili a valori costituzionali di tutela della famiglia, della genitorialità e dei minori. Il Ministero è stato obbligato a riesaminare l'istanza e la documentazione medica, valutando esplicitamente e con motivazione articolata la situazione complessiva del ricorrente e verificando la possibilità di un trasferimento presso una sede più vicina alla residenza familiare, secondo le indicazioni conformative della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa e liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile al processo amministrativo l'art. 132, comma 2, c.p.c., mediante l'art. 39 c.p.a., consentendo la sottoscrizione della sentenza da parte del solo presidente a causa dell'impedimento assoluto dell'estensore.
Norme richiamate
art. 1465 d.lgs. 66/2010
Diritti riconosciuti dalla Costituzione
La disposizione riconosce ai militari i diritti attribuiti dalla Costituzione ai cittadini, pur con le necessarie limitazioni connesse al peculiare status militare.
art. 2 Cost.
Il principio solidaristico fonda l'esigenza di considerare la dimensione umana della prestazione lavorativa e le situazioni familiari straordinarie anche nell'organizzazione militare.
art. 29 Cost.
Rileva quale parametro costituzionale di tutela della famiglia nella valutazione dell'istanza di trasferimento.
art. 30 Cost.
Impone di considerare la tutela dei genitori e dei figli e l'interesse dei minori nelle decisioni amministrative che incidono sulla vita familiare.
art. 31 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della tutela della genitorialità e dell'assistenza ai minori.
art. 37 Cost.
È richiamato dalla direttiva sulla tutela della genitorialità quale fondamento della protezione costituzionale della genitorialità.
art. 97 Cost.
Impone il rispetto dei principi di buon andamento e di corretto esercizio della funzione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Richiede una motivazione adeguata e specifica, idonea a rendere comprensibile la ponderazione degli interessi effettuata dall'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la ratio decisoria si è concentrata sull'insufficienza della motivazione e dell'istruttoria del diniego.
art. 132, comma 2, c.p.c.
Se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
La disposizione consente la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte del solo presidente quando l'estensore sia impedito per morte o altro impedimento assoluto, purché l'impedimento sia menzionato.
art. 39 c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Costituisce il fondamento del rinvio all'art. 132, comma 2, c.p.c. per la sottoscrizione della sentenza amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte in relazione all'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Anche nell'esercizio dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione militare nella gestione dei trasferimenti, il diniego di un trasferimento richiesto per gravi esigenze familiari deve essere preceduto da un'istruttoria effettiva e da una motivazione specifica, con comparazione tra le esigenze organizzative e le esigenze personali e familiari del dipendente.
- La documentata patologia del coniuge e la presenza di figli minori costituiscono elementi che l'Amministrazione deve esaminare esplicitamente nella decisione sull'istanza di trasferimento, alla luce dei valori costituzionali di tutela della famiglia, della genitorialità e dell'interesse del minore.
- Il richiamo generico alle necessità di servizio non è sufficiente a motivare il diniego di un trasferimento per eccezionali esigenze familiari quando non dia conto della documentazione prodotta, dei pareri favorevoli della linea gerarchica e delle concrete ragioni per cui l'interesse organizzativo dovrebbe prevalere su quello familiare.
- L'annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione comporta l'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza secondo i vincoli conformativi stabiliti dal giudice, valutando in modo articolato la situazione soggettiva complessiva e le possibili sedi alternative compatibili con le esigenze di servizio.
- Nel processo amministrativo, per effetto dell'art. 39 c.p.a., è applicabile l'art. 132, comma 2, c.p.c.; pertanto, se l'estensore è assolutamente impedito a sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché l'impedimento sia previamente menzionato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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