Cassazione Civile, Ordinanza n. 04008/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale l'Ufficio ha contestato al dante causa della ricorrente un maggior reddito derivante dalla vendita della licenza taxi: a fronte di un corrispettivo dichiarato di euro 40.000,00, l'Amministrazione ha accertato un prezzo di euro 170.000,00. La C.t.p. di Roma ha rigettato il ricorso del contribuente e la C.t.r. del Lazio ha confermato la decisione, valorizzando la scrittura privata tra le parti, le dichiarazioni dell'acquirente e la copia degli assegni utilizzati per il pagamento. In cassazione l'erede ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per avere la sentenza fondato l'accertamento sulle sole dichiarazioni del terzo/acquirente e senza adeguato contraddittorio; 2) nullità della sentenza e dell'avviso per mancanza di prova del potere di firma del funzionario sottoscrittore; 3) violazione di legge per omessa convocazione della contribuente in fase amministrativa e irragionevolezza della motivazione; 4) omessa motivazione sui punti essenziali della controversia. Con memoria successiva è stata inoltre dedotta la nullità del giudizio di primo grado per essere proseguito dopo la morte del contribuente senza che il difensore ne fosse a conoscenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché la sentenza regionale era dotata di motivazione compiuta e non apparente; inammissibile il primo perché formulato in modo generico, cumulativo e in sostanza diretto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; inammissibile il secondo perché la questione della sottoscrizione dell'avviso non risultava trattata in appello e comunque era nuova in cassazione; inammissibile il terzo perché non si confrontava con la motivazione della C.t.r. sul rituale svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale; inammissibile anche la censura introdotta con memoria, sia perché nuova sia perché non confrontata con la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
La mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo quando la decisione sia del tutto priva di argomentazione oppure presenti argomentazioni obiettivamente incomprensibili o meramente apparenti.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità.
art. 111 Cost.
Il motivo di ricorso deve comunque rispettare il minimo costituzionale di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato solo indirettamente nel contesto dell'onere di allegazione e prova, senza una specifica statuizione sul riparto probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche, cumulative o sganciate dalle ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione sono inammissibili.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: quando la doglianza mira alla rivalutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La motivazione è nulla solo se mancante del tutto o meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile e capace di rendere percepibile il percorso decisorio è sufficiente.
- Le questioni nuove, o comunque non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito con indicazione degli atti rilevanti, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma la loro valutazione appartiene al merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione impugnata si fonda anche su ulteriori elementi di riscontro.
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