Sentenza del 15/03/2017 n. 6749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative al periodo d’imposta 2004, sulla base degli studi di settore. La società contestava la parziale conferma dell’accertamento presuntivo, sostenendo che mancasse una base indiziaria adeguata: aveva dedotto, tra l’altro, l’elevata incidenza del costo del personale e le assenze per malattia, elementi ritenuti idonei a superare la presunzione statistica. Contestava inoltre la rideterminazione dei maggiori ricavi in 24.000 euro, senza una motivazione che la giustificasse, e lamentava che non fosse stato considerato il riporto delle perdite a diminuzione del reddito.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Benevento aveva annullato gli atti; in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva riconosciuto maggiori ricavi per 24.000 euro, anziché i 50.693 euro stimati dall’Ufficio. La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi della società, rilevando che la rideterminazione dei ricavi era priva di giustificazione e che le trattative per un’eventuale adesione non costituivano prova, neppure indiziaria, dell’esistenza o dell’entità del debito fiscale. Il quarto motivo, relativo al riporto delle perdite, è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Il giudice d'appello ha mostrato di condividere la valutazione del primo giudice sull'idoneità delle deduzioni della cooperativa a superare la presunzione statistica espressa dallo studio di settore (deduzioni relative all'alta incidenza del costo del personale ed assenze per malattia); con improvvisa deviazione logica, tuttavia, egli ha parzialmente accolto il gravame, rideterminando i maggiori ricavi in una cifra che non ha in alcun modo giustificato.
Lo studio di settore esprime una presunzione statistica che può essere superata dalle circostanze concrete dedotte dal contribuente. Se il giudice ritiene tali circostanze idonee, non può poi confermare parzialmente l’accertamento quantificando maggiori ricavi senza spiegare la base della determinazione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis
Atteso che le mere trattative per l'adesione non hanno certo valore indiziario quanto ad esistenza ed entità del debito fiscale, è palese la sussistenza del vizio contemplato dall'art. 360 c.p.c. , n. 5 (testo applicabile ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012 ).
La decisione che determina il maggior reddito senza una giustificazione logica e probatoria è censurabile per vizio di motivazione. Le trattative precontenziose per l’adesione non possono essere assunte come indizio dell’esistenza o dell’importo del debito tributario.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
La disposizione è stata invocata nell’ambito della contestazione dell’accertamento presuntivo; la Corte ha accolto le censure perché la rideterminazione dei ricavi non era sostenuta da una motivazione adeguata né da elementi indiziari giustificativi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
La disposizione è stata richiamata con riferimento all’accertamento IVA; la decisione impone che la ricostruzione presuntiva dei ricavi sia sorretta da una base giustificativa e non da una quantificazione immotivata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84
La norma era invocata per la deduzione delle perdite riportate a diminuzione del reddito. La Corte non ne ha esaminato il merito, poiché il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei primi tre.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore non esaurisce la valutazione: le circostanze specifiche del contribuente, se idonee a contrastare la presunzione statistica, devono essere considerate nel giudizio sull’accertamento.
- Il giudice che ridetermina i maggiori ricavi deve indicare gli elementi e il ragionamento che giustificano la cifra riconosciuta; una quantificazione non motivata non può essere sostenuta dalla sola proposta o trattativa di adesione.
- Le trattative precontenziose non provano, neppure come indizio, che il contribuente abbia un debito fiscale, né ne determinano l’entità.
- Quando l’accoglimento di alcuni motivi comporta la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi che dipendono dal nuovo esame possono essere dichiarati assorbiti.
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