Cassazione Penale, Sentenza n. 499/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Petrucci impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato penalmente responsabile, in qualità di legale rappresentante di "Bosco Mar s.p.a.", per aver confezionato, distribuito e posto in vendita, il 6 dicembre 2016 a Perugia, funghi misti congelati con porcini contenenti forme parassitarie (larve di Diptera). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia (sosteneva competenza di Roma per consegna al vettore); 2) insufficiente motivazione e carenza degli estremi del reato previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d), l. 283/1962 (contestando che la presenza di larve costituisca una "invasione" e richiamando norme tecniche che ammetterebbero "tramiti di larve" o controlli visivi soltanto); 3) travisamento della prova (richiamando deposizione di teste sulla mancanza di limiti normativi espliciti); 4) mancanza dell'elemento psicologico e difetto di correlazione tra accusa e sentenza (sosteneva che, al più, si sarebbe dovuta contestare cattiva conservazione); 5) vizio nella determinazione della pena e nel diniego dei benefici (riteneva illegittimo tenere conto di precedenti estinti e sproporzionata la pena).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Perugia perché la condotta di messa in vendita è stata accertata in Perugia. Ha ritenuto legittima la qualificazione delle sostanze come "invase da parassiti" sulla base di una valutazione discrezionale del giudice di merito e dei dati tecnici: analisi dell'Istituto Superiore di Sanità hanno rilevato 40 larve non vitali di Diptera ogni 100 g (di cui 22 lunghe 2 mm, 17 fra 2 e 4 mm, 1 di 4 mm). La Corte ha escluso che la normativa tecnica citata dalla difesa (tramiti di larve, controlli visivi, normative estere) esenti dall'accertamento: la presenza quantitativa e dimensionale delle larve e le cautele tecniche note (pareri del Ministero della Salute) giustificano la condotta colposa. Ha confermato che il reato, contravvenzione, può essere commesso per colpa e che l'imputato, operatore professionale, ha omesso idonei controlli. Inoltre la Corte ha ritenuto legittimo valorizzare precedenti penali, anche se estinti ai sensi dell'art. 460 cpp, ai fini del diniego dei benefici e della determinazione della pena. Conseguenze pratiche confermate: condanna all'ammenda di 6.000 euro, diniego delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici, condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. d)
La Corte interpreta la nozione di "invasione da parassiti" come elemento valutabile discrezionalmente dal giudice di merito in base a criteri quantitativi e qualitativi del caso concreto; la presenza massiccia e di larve di notevoli dimensioni può integrare la fattispecie.
legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 6
Rinvio alla disciplina sanzionatoria con la conferma della configurabilità del reato come contravvenzione e della punibilità dell'immissione in commercio di alimenti non igienicamente accettabili.
codice di procedura penale, art. 8 e art. 9
Norme processuali citate rispetto alla regolarità del procedimento e alla posizione delle parti; la Corte non ha rilevato violazioni procedurali che invalidino il processo.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Dispositivo relativo ai motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Corte valuta che i motivi di doglianza sulla motivazione siano infondati perché la sentenza di merito ha motivato adeguatamente le sue risultanze.
codice di procedura penale, artt. 220 e 533
Richiamati nei motivi di impugnazione relativi all'acquisizione e valutazione della prova; la Corte ritiene corretta la valutazione probatoria di merito e le perizie eseguite.
D.P.R. 30 aprile 1995, n. 376, art. 7
Norma tecnica citata dalla difesa circa classificazioni di qualità dei funghi; la Corte distingue fra la presenza di "tramiti" e la tollerabilità della presenza di larve al momento della vendita, ritenendo non esonerante la prima.
D.M. 9 ottobre 1998, art. 1
Normativa tecnica sulla classificazione qualitativa dei funghi richiamata dalla difesa; la Corte ritiene che non valga a escludere la configurazione del reato alla luce dei dati quantitativi rilevati.
Richiamato nel discutere orientamenti giurisprudenziali sulla vendita 'da piazza a piazza' e il luogo di conclusione del contratto/trasferimento di proprietà; la Corte afferma che la competenza territoriale va valutata sulla base del luogo della condotta accertata (vendita in Perugia).
codice di procedura penale, art. 521
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ritiene che la sentenza rispetti la correlazione e che la condanna corrisponda alla fattispecie contestata.
codice di procedura penale, art. 460 (ultimo comma)
Previsione sull'estinzione del reato per prescrizione o altro e relativi effetti; la Corte conferma che, anche se un precedente è estinto ai sensi dell'art. 460, il giudice può comunque valutarne l'esistenza ai fini dell'opportunità di concessione dei benefici.
codice di procedura penale, artt. 133, 164 e 175
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione dei benefici; la Corte ritiene legittima la determinazione della sanzione e il diniego dei benefici alla luce del quadro probatorio e dei precedenti.
Massime di principio
- La nozione di "invasione" da parassiti prevista dall'art. 5 l. 283/1962 è valutabile discretamente dal giudice di merito: la quantità e le dimensioni dei parassiti rinvenuti sono elementi decisivi.
- La competenza territoriale nelle ipotesi di reato di vendita si determina dal luogo in cui è stata accertata la condotta di messa in vendita, non necessariamente dalla sede della società o dal luogo di consegna al vettore, salvo prova documentale certa della vendita 'da piazza a piazza'.
- Per i prodotti alimentari, l'operatore professionale è tenuto ad adottare misure di controllo e cautele tecniche note: l'omissione di controlli può configurare responsabilità colposa anche se la normativa tecnica non fissa limiti numerici espliciti.
- Le analisi di laboratorio (anche se su campioni cotti o esaminati) che rilevino numeri significativi di parassiti rafforzano la configurabilità del reato di pericolo per l'igiene degli alimenti.
- Precedenti penali, anche se formalmente estinti ai sensi dell'art. 460 cpp, possono legittimamente essere valutati dal giudice di merito ai fini della concessione di benefici e nella determinazione della pena.
- Eccezioni generiche basate su normative estere o su criteri tecnici non specificati sono deboli se non confrontate con il dato probatorio concreto e con le tecniche cautelari raccomandate dagli organi sanitari nazionali.
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