Cassazione Civile, Ordinanza n. 23163/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale relativo a un immobile di proprietà regionale già facente parte dei beni dell'ex ENAOLI. Il precedente conduttore avrebbe ceduto azienda e contratto di locazione al ricorrente, il quale si è opposto a un'ingiunzione di pagamento per canoni rimasti insoluti dal dicembre 2009 all'ottobre 2014. L'opponente ha sostenuto di essere subentrato nei crediti e debiti del rapporto, di avere eseguito e sostenuto spese per il recupero e la manutenzione straordinaria dell'immobile, ormai degradato dopo il sisma del 1980, e di aver subito danni da infiltrazioni d'acqua piovana per inerzia del locatore. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'inesistenza del credito, oppure la compensazione tra reciproche partite, oppure l'operatività dell'eccezione di inadempimento. Nel ricorso per cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 2559 c.c. per mancato riconoscimento del trasferimento dei crediti relativi all'azienda ceduta e per omessa considerazione dei lavori che avrebbero generato un credito in capo al cedente; 2) violazione degli artt. 1578 e 1460 c.c. per avere la corte di merito escluso che il conduttore potesse opporre i vizi e sospendere il canone, nonostante egli avesse assunto solo gli oneri di manutenzione ordinaria e non quelli straordinari; 3) violazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove testimoniali; 4) omesso esame di un fatto decisivo per non avere la corte considerato le richieste istruttorie non accolte; 5) censura alla motivazione per la mancata concessione dei termini ex art. 184 c.p.c. e per la pretesa compressione del diritto di difesa; 6) omesso esame della documentazione sui lavori straordinari che, secondo il ricorrente, sarebbero stati di competenza della locatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non localizzava adeguatamente i documenti e, comunque, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso il credito del cessionario in ragione dell'epoca dei lavori, della soggettività del Consorzio esecutore e della mancanza di collegamento negoziale con il cedente; inoltre la Corte di merito aveva osservato che, anche a voler applicare l'art. 2559 c.c., i crediti dovevano essere specificamente indicati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assertivo, volto a rivalutare il fatto e comunque non confrontato con la motivazione che aveva accertato l'assenza di prova dell'autorizzazione ai lavori straordinari e l'impegno del conduttore a rendere agibile l'immobile e a sanare le morosità, nonché la permanenza del conduttore nel godimento del bene; la Corte ha ricordato che l'art. 1578 c.c. è derogabile e che, in locazione commerciale, il conduttore non può autoridursi o sospendere il canone se permane nel godimento dell'immobile. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non riportava né localizzava le istanze istruttorie e non censurava tutte le autonome rationes decidendi, tra cui la conferma della non ammissione delle prove orali per l'ampia documentazione già acquisita. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, privo della riproduzione delle richieste istruttorie e comunque proposto in presenza di doppia conforme e in modo non coerente con i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., che non consente il riesame del fatto o della prova. Il quinto e il sesto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili per errore di qualificazione del vizio, violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., mancata localizzazione degli atti e difetto di confronto con le ragioni delle decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della cessione del contratto di locazione e della vicenda modificativa del rapporto locatizio
nei casi di cessione d'azienda la successione nei crediti verso i terzi richiede comunque crediti specificamente individuati; il richiamo generico a eventuali crediti non basta
art. 3 r.d. n. 639/1910
menzionato come base dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento
la disciplina sui vizi della cosa locata è derogabile dalla volontà delle parti
il conduttore che resta nel godimento dell'immobile non può, in linea di principio, sospendere o autoridursi il canone invocando l'inadempimento del locatore; ciò è ammesso solo in presenza di totale assenza di controprestazione
invocato per la mancata ammissione/gestione delle istanze istruttorie
invocato per la mancata ammissione/gestione delle istanze istruttorie
invocato per la mancata ammissione/gestione delle istanze istruttorie
invocato per la mancata ammissione/gestione delle istanze istruttorie
ricorrente per violazione o falsa applicazione di legge
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove o la mancata considerazione di elementi istruttori
un motivo che non censuri la decisione impugnata in modo specifico integra un non motivo e conduce a inammissibilità
il ricorrente deve indicare e localizzare con precisione documenti, atti e istanze richiamati
in presenza di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che si indichino ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado
ha regolato la trattazione camerale del ricorso
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata concessione dei termini per memorie istruttorie
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica generica o assertiva, che non individui l'errore denunciato rispetto alla motivazione effettivamente posta a base della decisione, integra un non motivo e comporta inammissibilità.
- In sede di legittimità opera l'onere di autosufficienza: atti, documenti e istanze istruttorie richiamati devono essere trascritti o comunque localizzati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori né la richiesta di una nuova valutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- In tema di locazione, la disciplina dei vizi della cosa locata è derogabile dalle parti; inoltre il conduttore che continui a godere dell'immobile non può, di regola, sospendere o autoridursi il canone invocando l'inadempimento del locatore, salvo ipotesi di totale mancanza della controprestazione.
- Nella cessione d'azienda, la successione nei crediti verso i terzi non opera in modo generico: i crediti devono essere individuati e specificati in modo adeguato, non essendo sufficiente un riferimento vago a presunti crediti maturati nell'ambito dell'attività ceduta.
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