Cassazione Civile, Ordinanza n. 29354/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del processo da parte della ricorrente; verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non vi è stata statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia originava da un appalto di ristrutturazione di un appartamento privato. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo di euro 8.506,64; la proprietaria dell'immobile aveva proposto opposizione, inizialmente accolta in primo grado e poi respinta in appello. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma la proprietaria aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, i nuovi difensori della ricorrente hanno depositato atto di rinuncia agli atti del processo.
Norme richiamate
richiamato quale presupposto processuale per la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione
richiamato quale base per dichiarare l'estinzione del processo di cassazione in presenza di rinuncia validamente proposta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti del processo, se formulata nelle forme previste e con il concorso dei presupposti di legge, comporta l'estinzione del processo.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia agli atti, la Corte non decide sul merito del ricorso.
- Se la parte intimata non si costituisce, non viene adottata alcuna statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
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